Cass. civ. Sez. II, Sent., 25-05-2012, n. 8360 Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.V. conveniva in giudizio M.d.M.d.M. V., Ma. e Ma. deducendo di avere da loro acquistato con preliminare 21.4.1997 un appartamento in (OMISSIS); che i venditori erano rimasti inadempienti rispetto all’obbligo di stipula del definitivo; chiedeva il trasferimento ex art. 2932 c.c..

I convenuti deducevano l’inadempimento dell’attore che aveva alterato i luoghi, rendendo impossibile la stipula del definitivo.

Riconvenzionalmente chiedevano dichiararsi risolto il preliminare, con condanna dell’attore al ripristino dei luoghi.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza 13474/2000 accoglieva la domanda trasferendo l’immobile previo saldo del prezzo, rigettava le riconvenzionali con condanna dei convenuti alle spese, decisione appellata dai soccombenti, il cui gravame veniva parzialmente accolto, con sentenza 3142/2006, con rigetto di tutte le domande.

La Corte di appello di Napoli rilevava essere emerso che il M. aveva annesso all’appartamento uno sgabuzzino già adibito a scarico dei rifiuti solidi e, mediante avanzamento della porta di ingresso, aveva acquisito una parte di ballatoio antistante l’appartamento, donde l’aumento di superficie e l’impossibilità di trasferimento ex art. 2932 c.c., anche ex L. n. 47 del 1985.

Se pure, infatti, la costruzione risaliva ad epoca antecedente il 1.9.1967. il rifiuto del promittente venditore a rendere la dichiarazione in tal senso unitamente a quella che successivamente non erano state eseguite altre opere o modifiche senza le prescritte concessioni e la accertata presenza di modifiche, rendevano insuscettibile di vendita l’immobile e non consentivano di pronunciare una sentenza costitutiva. Nemmeno la domanda di risoluzione poteva essere accolta perchè l’inadempimento del M. non era grave.

Ricorre M. con tre motivi, illustrati da memoria, resistono le controparti proponendo ricorso incidentale e depositando memoria fuori termine.

Motivi della decisione

Col primo motivo si deducono vizi di motivazione con errata prospettazione dei fatti, violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, travisamento. Oggetto del preliminare era la proprietà dell’immobile. La sentenza di primo grado non meritava censura, quella di appello era confusa e contraddittoria perchè, dopo aver dichiarato che M. era locatario da molto tempo e che le modifiche, pur contestate, erano di irrilevante consistenza, è pervenuta alla decisione contestata. Col secondo motivo si lamentano errata e carente motivazione, travisamento dei fatti, violazione della norma e della giurisprudenza, acquisizione di nuove prove. modifica dei fatti, violazione degli artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c., art. 111 Cost., dell’art. 132 c.p.c., n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 345 c.p.c., dell’art. 102 c.p.c. perchè il M. non aveva modificato i luoghi.

Col terzo motivo si lamentano vizi di motivazione, violazione dell’art. 2932 c.c. dell’art. 111 Cost., dell’art. 99 c.p.c., dell’art. 100 c.p.c., dell’art. 101 c.p.c., dell’art. 113 c.p.c., dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 116 c.p.c., dell’art. 132 c.p.c., n. 4 per avere la Corte di appello dichiarato di non poter emettere sentenza costituiva in violazione della L. n. 47 del 1985 e per il rifiuto del promittente venditore di rendere la dichiarazione.

Col ricorso incidentale si lamenta violazione degli artt. 1353, 1358 c.c., dell’art. 1362 c.c. e segg., artt. 1375, 1453, 1455, 1460, 1498 c.c., dell’art. 112, 115 e 116 c.p.c., vizi di motivazione per essere stato escluso il grave inadempimento di controparte. Osserva questa Corte Suprema:

La Corte di appello, con la motivazione sopra riportata, ha statuito che le modifiche apportate dal Mi. rendevano impossibile l’accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. ma non giustificavano nemmeno la contrapposta domanda di risoluzione attesa la non gravità dell’inadempimento, decisione criticata da entrambe le parti con contrapposte censure.

E’ preliminare l’esame del ricorso incidentale che merita accoglimento, attesa l’insufficiente motivazione sulla non gravità dell’inadempimento del M.. L’accertata impossibilità, allo stato, di pronunciare sentenza costitutiva di trasferimento attesa l’abusività delle opere comportava una delibazione più approfondita in ordine al comportamento del M..

La pacifica circostanza che il M. aveva annesso all’appartamento uno sgabuzzino già adibito a scarico dei rifiuti solidi e, mediante avanzamento della porta di ingresso, aveva acquisito una parte di ballatoio antistante l’appartamento, donde l’aumento di superficie e l’impossibilità di trasferimento ex art. 2932 c.c., anche ex L. n. 47 del 1985, costituivano elementi significativi che rendevano insuscettibile di vendita l’immobile e non consentivano di pronunciare una sentenza costitutiva.

Resta assorbito il ricorso principale.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie l’incidentale, dichiara assorbito il principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli, altra sezione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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