Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 29-09-2011) 16-11-2011, n. 42064 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria in data 14 Giugno 2010 ha convalidato il provvedimento adottato in via d’urgenza dalla polizia giudiziaria e accolto la richiesta del P.M. di emissione di sequestro preventivo dell’immobile di proprietà del Sig. A. con riferimento al reato previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. c) e al reato previsto dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 22, art. 181, comma 1. In particolare, il Sig. A. avrebbe nel tempo apportato modifiche all’immobile acquistato, situato in area soggetta a vincolo, agendo in difformità da quanto richiesto e assentito ed avrebbe, altresì, operato la trasformazione del piano seminterrato e modificato il piano di campagna senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione paesaggistica.

Su istanza di riesame dell’indagato il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato il provvedimento cautelare respingendo le censure mosse dal Sig. A..

Ricostruito il complesso iter amministrativo delle modifiche apportate dal ricorrente all’immobile acquistato, a partire dalla variante da lui richiesta nell’anno 2001 per interrare un piano dell’edificio mediante l’innalzamento del piano di campagna, il Tribunale conclude che, in assenza di autorizzazione paesaggistica resa necessaria proprio dalla modifica del piano di campagna, il permesso di costruire rilasciato nel corso dell’anno 2002 "deve ritenersi inefficace ex tunc". Tale vizio non è stato sanato, a parere del Tribunale, dal rilascio della concessione edilizia in sanatoria nel corso dell’anno 2009, preceduta dal relativo parere di compatibilità ambientale, in quanto la sanatoria si riferisce esclusivamente alle opere denunciate e oggetto di valutazione, del tutto diverse e ulteriori rispetto all’intervento assentito nel corso del 2002 e viziato per carenza di parere di compatibilità.

Oltre all’esistenza del "fumus" di reato il Tribunale ha ritenuto esistente anche il pericolo che la libera disponibilità dei luoghi comporti l’aggravarsi delle conseguenze da reato, posto che l’immobile è ancora allo stato rustico e l’intero terreno circostante non ancora sistemato, così che va escluso che si versi in situazione di fatto ormai definitiva.

Avverso tale decisione il Sig. A. propone ricorso tramite il Difensore.

Lamenta, innanzitutto, violazione dell’art. 321 c.p.p., comma 3 bis, e art. 104 disp. att. c.p.p. in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per avere il Tribunale disatteso i principi interpretativi dell’art. 321 c.p.p., citato, nella parte relativa alla valutazione del "fumus" di reato e alle esigenze cautelari; tale valutazione non va effettuata esclusivamente sulla astratta corrispondenza tra contestazione e ipotesi di reato, bensì avendo riguarda alla concreta situazione di fatto e alla prognosi di accertamento del reato, così come affermato dalle Sezioni Unite Penali (sentenza n. 1415 del 2004). Sulla base di tale erronea impostazione, il Tribunale non ha considerato nè il decorso di quasi dieci anni dalla realizzazione dell’intervento, nè la circostanza che la situazione dei luoghi è immutata a far data dal 2008, così che difetta qualsiasi ipotesi di concretezza e di attualità del provvedimento cautelare.

Con motivi aggiunti depositati il 22 settembre 2011, il Sig. A. ribadisce l’assenza di corretta motivazione del "periculum in mora", motivazione che le Sezioni Unite richiedono essere particolarmente attenta (sentenza n. 12878 del 2003), e rileva come il Tribunale abbia omesso di considerare che la Difesa aveva dimostrato che le opere erano pressochè terminate e richiedevano limitate rifiniture non necessitanti di nuovi permessi.

Motivi della decisione

Osserva il Tribunale (pag.8 dell’ordinanza) che l’intervento richiesto con la variante in corso d’opera proposta nell’anno 2001 rispetto all’immobile di due piani fuori terra già esistente comportava l’interramento del piano terra già edificato e il mantenimento di due piani fuori terra, con conseguente edificazione di un intero nuovo piano destinato a diventare il secondo fuori terra. In altre termini, l’edificio ha conosciuto l’aumento di un intero piano e relative volumetrie procedendo all’innalzamento del piano di campagna; ciò all’interno di un’area soggetta a vincolo paesaggistico. Accanto a questa modifica il ricorrente apportò all’immobile altre variazioni, comportanti un aumento complessivo di volumetria pari a circa 365 mc, per i quali chiese ed ottenne il rilascio di sanatoria nel corso dell’anno 2009 previo rilascio del decreto di accertamento della compatibilità paesaggistica, che non includono un esame dell’originario intervento.. Osserva, inoltre il Tribunale, che l’avvenuto interramento del piano terra dell’originario edificio ha consentito successivamente di proporre ed ottenere la possibilità di trasformare il piano interrato in "seminterrato-garage", con conseguente utilizzazione dei volumi in parola.

La progressione delle condotte ha condotto alla prospettata violazione e sul punto deve osservarsi che la giurisprudenza di questa Corte (Terza Sezione Penale, sentenza n. 11716 del 2001, rv 221202) ha fissato il principio che "la edificazione in zone alla quali sia imposto il vincolo paesaggistico è subordinata alla autorizzazione da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo e tale provvedimento si configura come condizione di efficacia della concessione edilizia, con la conseguenza che sino a quando tale autorizzazione non sia intervenuta è preclusa la materiale esecuzione dei lavori assentiti dal Comune sotto il profilo edilizio-urbanistico, e la concessione eventualmente rilasciata deve essere considerata inefficace ed improduttiva di effetti".

Una volta ricostruita nei termini descritti la situazione di fatto, è corretto affermare che le condotte illecite risalgono all’anno 2002 e sono state oggetto di successivi interventi coordinati che hanno condotto, nei fatti, ad un ampliamento delle superfici e delle volumetrie utili. Se è pacifico che il tema della illiceità dell’interramento di un piano edificato dovrà misurarsi in sede di merito con le successive deliberazioni amministrative, non vi è dubbio che l’innalzamento del piano di campagna in assenza di parere favorevole dell’ente preposto a vincolo costituisce violazione della disciplina paesaggistica, con la conseguenza che, vertendosi in tema di reato permanente (si veda sul punto, per tutte, Terza Sezione Penale, sentenza n.l6393 del 2010, rv 246758) non sussistono allo stato i presupposti per ritenere il reato estinto per prescrizione;

una valutazione di questo profilo dovrà, invece, essere effettuata in sede di merito per il reato ex D.P.R. 6 gennaio 2001, n. 380, art. 44 alla luce delle condotte successive e dei provvedimenti autorizzatori rilasciati dall’ente pubblico e dall’ente preposto alla tutela del vincolo.

L’attualità della violazione paesaggistica e la non evidente insussistenza di profili di illiceità per l’intero intervento costituiscono presupposti sufficienti per ritenere esistenti sia il "fumus" di reato sia il pericolo di aggravamento delle conseguenze da reato, così che il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato.

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, nonchè al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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