Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 29-09-2011) 16-11-2011, n. 42063

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 27 Aprile 2010 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disposto non doversi procedere nei confronti degli imputati per insussistenza dei fatti in relazione alla contestazione dei reati previsti dall’art. 323 c.p., D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 22, art. 181 e artt. 476 e 479 c.p..

Osserva il Giudice che al termine delle attività di indagine il Pubblico Ministero, attesa la presenza in atti di consulenze tecniche e perizia che esprimono valutazioni fra loro del tutto contrastanti, aveva richiesto l’archiviazione del procedimento. Tale richiesta è stata respinta dal Giudice delle indagini preliminari e il Pubblico Ministero ha formalizzatola contestazione nei confronti dei due imputati. Ciò premesso, il Giudice rileva che l’esistenza di accertamenti tecnici che contengono conclusioni radicalmente diverse crea una situazione di stallo che non si presume possa essere superata in dibattimento, con conseguente necessità di emettete sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’art. 425 c.p.p..

Avverso tale decisione propongono ricorso sia il Pubblico Ministero in sede sia il Sig. D.L., persona offesa dei reati quale legale rappresentante del Movimento civico "Uniti per Vitulazio" che, così come la Fondazione "Don Peppino Diana", aveva proposto l’iniziale segnalazione dei reati oggetto d’indagine.

Il Pubblico Ministero lamenta violazione di legge e vizio motivazionale per avere il Giudice omesso di accertare la consistenza delle prospettazioni offerte dall’accusa e dalla difesa e delle conclusioni avanzate dai consulenti e dal perito (in esito a incidente probatorio), limitandosi a dare atto dell’esistenza di un contrasto insanabile fra le stesse. E’ evidente, infatti, che non è sufficiente l’esistenza di diverse impostazioni e valutazioni fra accusa e difesa, situazione del tutto fisiologica e frequente, per affermare a seguito del vaglio dell’udienza preliminare che in sede dibattimentale il giudicante non sarà in grado di giungere ad una conclusione certa. Il Giudice avrebbe dovuto fornire specifica motivazione delle ragioni della propria prognosi, cosa che non ha fatto e che imporrebbe di annullare la sentenza.

Il Sig. D.L. lamenta violazione dell’art. 419 c.p.p. e conseguente nullità del giudizio e della decisione per essere stata omessa la comunicazione della data dell’udienza preliminare. La notifica dell’atto di fissazione dell’udienza preliminare è stata, infatti, effettuata presso il domicilio eletto, come parte offesa, nello Studio dell’Avv. Ferdinando Letizia e non, come invece sarebbe stato necessario, presso lo Studio dell’Avv. Mauro Iodice, nominato già da due anni in sostituzione del precedente difensore.

Con memoria ex art. 121 c.p.p. depositata in data 6 Settembre 2011 il Sig. S. chiede che il ricorso del Pubblico Ministero sia respinto perchè infondato: la "insuperabile contraddittorietà probatoria" posta dal Giudice dell’udienza preliminare a fondamento della propria decisione giustifica pienamente la decisione assunta. Chiede, poi, che il ricorso del Sig. D.L. sia dichiarato inammissibile a seguito della decisione assunta dal Giudice delle indagini preliminari, in sede di udienza ex artt. 409 e 410 c.p.p., di inammissibilità dell’atto di opposizione proposto dal ricorrente in quanto il movimento civico dal ricorrente rappresentato risulta privo di legittimazione. Tale decisione non può essere superata dalla circostanza, attribuibile e mero errore burocratico, che nel decreto di fissazione dell’udienza preliminare il Sig. D.L. risulti ancora persona offesa del reato.

Motivi della decisione

1. La Corte ritiene di affrontare in via preliminare il tema dell’ammissibilità del ricorso proposto dal Sig. D.L..

Dall’esame del verbale di udienza preliminare del 27 Aprile 2010 emerge che il Sig. D.L. e il suo difensore, Avv. Ferdinando Letizia, non sono presenti, mentre nessuna specifica indicazione circa la persona offesa si rileva nel decreto che dispone il giudizio.

Peraltro, come segnalato dall’imputato nella sua memoria, all’udienza del 6 Maggio 2009 avanti il Giudice delle indagini preliminari in sede di opposizione a richiesta di archiviazione il giudice ebbe a pronunciarsi circa l’ammissibilità delle istanze di opposizione, questione sollevata dal Pubblico Ministero. In occasione di tale udienza la persona offesa risulta rappresentata dall’Avv.Mauro Iodice, cioè il difensore che il Sig. D.L. indica come colui che è stato incaricato di assisterlo. Ebbene, il Giudice delle indagini preliminari in tale contesto "dichiara inammissibile l’opposizione del "Movimento Uniti per Vitulazio" e non ravvisa la qualifica di P.O, per tale associazione e la fondazione "Don….Diana". Dispone procedersi oltre con la specificazione che il C.F.S. è validamente parte processuale nella presente procedura".

Successivamente a tale decisione il giudice invita le parti a concludere e fra le parti che concludono si leggono anche le richieste dell’Avv. Stelluto, difensore del Sig. C., ma non quelle dell’Avv. Iodice, difensore del Sig. D.L.. In considerazione di quanto sopra, la Corte ritiene che il ricorso proposto dal Sig. D.L. debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 e.p.p., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

2. Passando all’esame del ricorso del Pubblico Ministero, la Corte ritiene che si sia in presenza di censure fondate e comportanti l’annullamento della sentenza impugnata. Osserva la Corte che il giudizio sulla contraddittorietà "insuperabile" dell’accertamento relativo all’elemento materiale del reato viene motivato dal Giudice con l’affermazione secondo cui: "appare ragionevole ritenere che ogni consulente ed il perito ribadirebbero dinanzi al Collegio le conclusioni cui sono pervenuti, determinando una situazione di insuperabile contraddittorietà probatoria".

A fronte di tale motivazione, la censura proposta dal ricorrente appare condivisibile nella parte in cui sottolinea come non possa considerarsi eccezionale l’esistenza di un contrasto fra le conclusioni raggiunti dai consulenti delle parti e quelli raggiunti dal perito nominato dal giudice e non possa da ciò farsi discendere una previsione logicamente corretta circa la impossibilità per il giudicante di superare tali contrasti e giungere ad una decisione sulla scorta degli elementi assunti nel contraddittorio.

Sulla base di tali considerazioni la Corte ritiene che la sentenza impugnata meriti di essere sul punto annullata, con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per nuovo esame.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del D.L., che condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende; in accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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