Cass. civ. Sez. II, Sent., 25-05-2012, n. 8357 Proprietà

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Svolgimento del processo

Con sentenza n. 684/2001 il Tribunale di Chiavari – adito da C. E. nei confronti di T.E., con azione di revindica di un posto auto all’aperto annesso a un edificio in (OMISSIS), di cui entrambe erano condomine – rigettò la domanda, ritenendo non dimostrato che il posto auto acquistato dall’attrice si identificasse con quello occupato dalla convenuta.

Impugnata dalla soccombente, la decisione è stata riformata dalla Corte d’appello di Genova, che con sentenza n. 279/2010 ha dichiarato C.E. proprietaria del posto auto in questione e ha condannato al suo rilascio M.S., L. M., M.P. e M.R., eredi di T.E.. A tali pronunce il giudice di secondo grado è pervenuto sulla scorta delle conclusioni del consulente tecnico di ufficio e in applicazione dell’art. 2644 c.c., ritenendo che l’area venduta nel 1994 dalla s.r.l. Tess a T.E. coincidesse per una porzione con quella alienata nel 1990 dalla stessa società a C.E., la quale aveva trascritto per prima il suo atto di acquisto.

M.S., M.L., M.P. e M.R. hanno proposto ricorso per cassazione in base a quattro motivi, poi illustrati anche con memoria. C.E. si è costituita con controricorso.

Motivi della decisione

Tra le censure rivolte da M.S., L. M., M.P. e M.R. alla sentenza impugnata, debbono essere prese in esame prioritariamente, dato il loro carattere preliminare e potenzialmente assorbente rispetto alle altre, quelle formulate con il terzo e il quarto motivo di ricorso, con i quali si contesta la parziale identità dei posti auto alienati dalla s.r.l. Tess nel 1990 a C.E. e nel 1994 a E. T.: secondo i ricorrenti la Corte d’appello è pervenuta a tale conclusione in base alle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, che era stata illegittimamente disposta per ovviare ai difetti di allegazione e prova da parte dell’attrice e che era affetta da carenze ed errori.

La doglianza va disattesa.

L’individuazione in loco delle aree oggetto dei rispettivi atti di acquisto delle parti dava luogo a questioni di carattere eminentemente tecnico, sicchè legittimamente il giudice a quo si è avvalso dell’ausilio di un geometra per risolverle.

Dei rilievi mossi a suo tempo dalla parte appellata alle due relazioni del consulente tecnico di ufficio il giudice di secondo grado ha tenuto conto, motivatamente confutandoli con argomentazioni esaurienti e logicamente coerenti, in ordine alle quali non è consentito a questa Corte, stanti i limiti propri del giudizio di legittimità, svolgere il sindacato di merito che in sostanza i ricorrenti pretendono di demandarle.

Con i primi due motivi di impugnazione i ricorrenti deducono che erroneamente la Corte d’appello ha basato la decisione sul criterio della presunta e indimostrata anteriorità della trascrizione dell’atto di acquisto di C.E., pur da costei nulla in proposito era stato dedotto nè documentato.

La censura è inconferente, poichè gli stessi S. M., M.L., M.P. e R. M. non affermano di avere per parte loro sostenuto e provato che l’atto di acquisto della propria dante causa fosse stato trascritto, sicchè in ogni caso il conflitto tra le parti avrebbe dovuto essere risolto in favore di C.E., in applicazione del principio prior in tempore potior in iure. Il ricorso viene pertanto rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti – in solido, dato il comune loro interesse nella causa – al rimborso delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente, che si liquidano in 200,00 Euro, oltre a 1.500,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 1.500,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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