T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, Sent., 21-12-2011, n. 947 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, dipendente della Comunità montana intimata, si duole del mancato riconoscimento di interessi e rivalutazione su emolumenti relativi a livelli economici differenziati (L.E.D.) decorrenti dall’1 ottobre 1990 (per come emerge dalla delibera del Consiglio della Comunità Montana intimata n.8/99), per un ammontare pari a Lire 4.161.447, percepiti in data antecedente al 30.5.1999 (come si desume dalla lettera firmata dal ricorrente e indirizzata alla Comunità montana, in cui si chiede il pagamento dei soli accessori, evidentemente presupponendosi l’avvenuto pagamento della sorte capitale già a quella data).

La domanda è solo in parte fondata.

La graduatoria degli aventi diritto ai L.E.D. è stata approvata con deliberazione di Giunta n. 163 del 30/10/1996. Come precisato, anche di recente, dalla giurisprudenza, l’art. 35 d.P.R. n. 333 del 1990 ha istituito il livello economico differenziato, per i dipendenti nelle qualifiche comprese tra la prima e la settima, stabilendone le modalità di commisurazione e di determinazione del numero dei dipendenti per ciascuna qualifica; esso si sostanzia in una maggiorazione contributiva conferita a dipendenti (in contingenti percentuali e previa selezione) senza determinare l’istituzione di nuove posizioni funzionali di lavoro, risolvendosi nell’attribuzione di un incremento stipendiale correlato non ad un mutamento di mansioni, ma al riconosciuto possesso, da parte di taluni dipendenti in comparazione con i pari grado, di una maggiore produttività ed impegno professionale (Cfr. Consiglio Stato, sez. V 13/06/2008 n. 2964)..

Per l’attribuzione del livello economico differenziato di professionalità previsto per i dipendenti degli enti locali, l’amministrazione deve farsi carico, ex art. 36 d.P.R. n. 333 cit., non solo delle qualifiche riconosciute nel proprio organico, ma anche delle diverse aree nelle quali le stesse possano essere diversamente distribuite ed articolate; più precisamente, occorre procedere preventivamente ad un calcolo proporzionale del personale appartenente all’area rispetto alla consistenza complessiva della qualifica e, solo successivamente, alla selezione del personale da collocare nel livello economico differenziato.

La valutazione dei dipendenti in vista della formazione della graduatoria degli aspiranti al Led deve essere effettuata all’esito di una comparazione svolta sulla base dei titoli e criteri fissati per ogni qualifica funzionale di riferimento, la graduatoria deve essere necessariamente unica e tale può essere solo quella formata in relazione alla qualifica stessa e non in base ai differenti e non assimilabili profili professionali.

Da quanto sopra illustrato emerge con chiarezza che l’emolumento in contestazione è attribuito non già automaticamente, in forza di legge, contratto collettivo o giudicato, ma all’esito di un procedimento complesso, incentrato su una valutazione comparativa degli aspiranti al beneficio, avente valenza chiaramente costitutiva e culminato nella delibera di Giunta, n. 163 del 30/10/1996.

Com’è noto, nel caso in cui il diritto patrimoniale trovi fonte direttamente in un provvedimento amministrativo (come nel caso di specie), è alla data di quest’ultimo che occorre fissare la decorrenza del diritto alla rivalutazione monetaria ed agli interessi sulle somme erogate, anche se le somme a titolo di capitale siano relativa ad anni precedenti (cfr. da ultimo sez. V, 14 aprile 2008; sez. III, 15 febbraio 2007, n. 848/2006). Ciò in forza del principio per il quale gli atti di ricostruzione di carriera, di reinquadramento, o di attribuzione di benefici economici in modo selettivo, anche se ad effetto retroattivo, producono, allorché abbiano carattere costitutivo ed innovativo, accessori sul capitale a partire dalla data della loro emanazione, in vista del contenuto di interesse legittimo della posizione sottostante.

Tornando al caso in valutazione, interessi e rivalutazione devono essere riconosciuti solo a partire dal 30/10/1996, data di approvazione della graduatoria per l’attribuzione del L.E.D. e sino al 6 aprile 1999 (data – quest’ultima – individuata dalla stessa ricorrente). Solo in tali limiti deve essere disposta la condanna dell’amministrazione (in termini già Tar Reggio Calabria, 6 luglio 2011 n. 559).

Quanto alle modalità di computo di tali accessori, va precisato che per i crediti maturati successivamente al 31 dicembre 1994, come quello in esame, vige il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria sancito dalla l. 23 dicembre 1994 n. 724 (non toccato dalla sentenza della Corte costituzionale del 2 novembre 2000 n. 459 per quanto attiene al pubblico impiego).

Gli accessori dovranno essere determinati applicando i criteri e le modalità di calcolo dettati dal Decreto del Ministro del Tesoro 1 settembre 1998, n. 352.

Avuto riguardo all’esito del giudizio, le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, condanna l’amministrazione nei limiti e con le modalità di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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