T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 21-12-2011, n. 1089

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ricorso notificato a mezzo servizio postale il 4 agosto 2011 e depositato il successivo giorno 10, la S.A.- G.A. s.r.l. in liquidazione – premesso di avere stipulato in data 4.8.2008 con il comune di Sermoneta contratto per la gestione del servizio di igiene urbana per un periodo di tre anni con scadenza al 30 giugno 2011, per un corrispettivo annuo pari a Euro 534.424,81 – ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale il Comune resistente ha ordinato alla ricorrente la prosecuzione del contratto oltre la predetta scadenza "per la durata di mesi quattro, con facoltà di revoca della presente ordinanza qualora l’Amministrazione Comunale completi le procedure per l’affidamento del servizio di che trattasi prima del 30.10.2011, ovvero con facoltà di reiterazione nei limiti dell’art. 191 comma 4 d.lgs 152/2006, qualora detto procedimento non risulti completato entro il 30.12.2011… che il servizio venga svolto alle stesse condizioni e patti del contratto rep. 898/2008 e… che sarà interrotto al momento del subentro del nuovo gestore".

2) A sostegno del gravame, la ricorrente deduce tre motivi di impugnazione con i quali, in sintesi contesta:

– la mancanza dei presupposti per l’adozione del provvedimento contingibile e urgente; l’Amministrazione è rimasta colpevolmente inerte, non attivando nei tempi dovuti la procedura di gara che allo stato non risulta ancora avviata;

– l’illegittimità dell’ordinanza nella parte in cui impone, in via autoritativa, l’importo del canone da corrispondere al gestore nel periodo di proroga del contratto;

– la violazione dell’art. 191 comma 3 del dlgs 152/06, posto che l’ordinanza è stata adotta senza l’acquisizione del parere degli organi tecnici e sanitari con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

3) Con atto depositato in giudizio il 14 settembre 2011, si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio e il Ministero dell’Interno.

4) Con atto depositato alla camera di consiglio del 15 settembre 2011, si è costituito in giudizio il Comune di Sermoneta chiedendo il rigetto del ricorso.

5) Con ordinanza n. 395 del 15 settembre 2011, la Sezione, visto l’art. 55 comma 10 c.p.a., ha ritenuto che le esigenze del ricorrente fossero apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito.

6) Alla pubblica udienza del 1° dicembre 2011, la causa è stata riservata per la decisione.

7) Nelle more del giudizio il Comune di Sermoneta ha provveduto ad affidare il servizio di igiene urbana ad altro operatore e, pertanto, la ricorrente – come peraltro previsto nello stesso provvedimento impugnato – a far data dal 31.10.2011 non svolge più il servizio.

8) La ricorrente, tuttavia, dichiara la permanenza dell’interesse all’accoglimento del ricorso e al conseguente annullamento dell’atto gravato, avendo questo comunque imposto la prosecuzione del rapporto tra le parti alle stesse condizioni e patti del contratto rep. 898/2008, lasciando invariato il canone mensile contrattuale stabilito nel contratto in precedenza stipulato.

L’Amministrazione – spiega la ricorrente – ha imposto lo svolgimento del servizio a condizioni antieconomiche, senza compiere alcuna verifica in ordine all’idoneità del corrispettivo unilateralmente stabilito a remunerare, con carattere di effettività, la prestazione imposta.

9) Ciò premesso, il ricorso deve essere accolto nei limiti che seguono.

10) Coglie nel segno il terzo motivo di impugnazione, con il quale la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 191 comma 3 del dlgs 152/06.

La norma richiamata prevede che "Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnicosanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali".

Orbene, il provvedimento impugnato non contiene alcun richiamo ai prescritti pareri degli organi tecnici o tecnicosanitari locali chiamati a esprimersi con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Per tale ragione, l’ordinanza impugnata è illegittima e deve essere annullata.

11) Ciò detto, va precisato che la clausola contenuta nel provvedimento impugnato, che prevede il mantenimento degli attuali indici di remunerazione e, quindi, il mantenimento del servizio svolto alle stesse condizioni e patti del contratto rep. 898/2008 (scaduto il 30.6.2011), non è di per sé lesiva per la ricorrente, posto che l’art. 4 del contratto in argomento – applicabile, come detto anche alla successiva prosecuzione del rapporto imposta dal provvedimento impugnato – prevede espressamente l’adeguamento del corrispettivo "quando: si manifestino aumenti di costo dei fattori di produzione (…), si manifestino richieste da parte dell’Amministrazione Comunale di modifiche delle modalità di espletamento di servizi (…) che comportino significativi aumenti dei costi, la quantità dei rifiuti raccolti in un anno sia superiore del 10% rispetto a quella posta a base del progetto tecnico iniziale (…)".

12) Pertanto, in difetto di specifiche elementi di prova su concreti eventuali danni subiti dalla ricorrente nonostante l’applicazione del richiamato art. 4 del contratto, la domanda di risarcimento deve essere respinta.

13) In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione con conseguente annullamento dell’atto impugnato e rigetto della domanda di risarcimento.

14) Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 812/2011, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Rigetta la domanda di risarcimento del danno.

Condanna il Comune di Sermoneta alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.000 (quattromila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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