T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 21-12-2011, n. 1088

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il presente ricorso si impugna l’ordinanza 129 del 1 agosto 2001 con cui è stata respinta la domanda di condono edilizio prot. 2976 del 1 marzo 1995, presentata ai sensi della legge 724/94 per un manufatto sito in Sperlonga, via Fontana della Camera in blocchi di pomice con intelaiatura in ferro di metri quadri 79,05, in quanto l’opera non era stata ultimata entro il 31 dicembre 1993. Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Deduce il ricorrente violazione di legge (art. 39 L. 724/94); eccesso di potere, carenza di potere, inesistenza o insufficienza dell’istruttoria, falsità dei presupposti e incongruità della motivazione. Le censure vanno respinte in quanto l’onere della prova della esecuzione delle opere in epoca antecedente al 31 dicembre 1993 incombe sul ricorrente e non sull’amministrazione, prova che dal medesimo non è stata offerta nemmeno in sede di ricorso. Nulla sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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