T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 21-12-2011, n. 1087

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2011 il dott. Francesco Corsaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con ricorso n. 827 del 2011, notificato il 25 luglio 2011 e depositato il successivo 19 agosto, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe chiedendone l’annullamento o comunque dichiarare il ricorso improcedibile per avvenuta presentazione di domanda di sanatoria ex art. 36 D.P.R. 380/2001.

Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse in quanto prima della proposizione del ricorso medesimo è stata presentata, in data 21 luglio 2011, domanda di accertamento di conformità ai sensi dell’articolo 36 d.p.r. 380/2001. Ed invero "la presentazione della domanda di accertamento di conformità ex art. 13, l. 28 febbraio 1985 n. 47 impedisce l’esecuzione dell’ingiunzione di demolizione ed impone al Comune il previo esame della domanda di sanatoria, con la necessità, in caso di rigetto – espresso o tacito ex art. 13 comma 2, l. n. 47 del 1985 – dell’adozione di una nuova misura demolitoria. Da ciò consegue che, nel caso in cui il ricorso sia stato proposto o contestualmente o dopo la presentazione della predetta istanza, esso è inammissibile per carenza di interesse ab origine"- T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 04 maggio 2007, n. 3973).

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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