Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-09-2011) 16-11-2011, n. 42043

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale del riesame di Roma il 4.11.2010, nell’ambito di un procedimento relativo ad ipotesi di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio; riciclaggio continuato, contrabbando intraispettivo, evasione fiscale, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Roma il 05.07.2010: il provvedimento ablativo era stato richiesto e concesso, con esclusivo riferimento ai reati di riciclaggio (capi E, N, O) e contrabbando (capi A ed F).

Che:

1) il difensore di H.G., avv. Luigi Ciotti, avverso le ordinanze del Tribunale, quella confermativa del provvedimento ablativo e quelle prodromiche del 28.10.2010 e del 18.10.2010, con le quali il Tribunale rigettava l’eccezione di inefficacia della misura cautelare dopo la richiesta alla Procura della Repubblica di Roma dell’invio di atti non trasmessi e necessari alla valutazione, con conseguente differimento del termine caducale, ha proposto ricorso chiedendo l’annullamento delle ordinanze e deducendo a motivo:

-l’abnormità dei provvedimenti che hanno rigettato l’eccezione di tardiva trasmissione degli atti, posto che solo il 13.10.2010 l’Ufficio del P.M. faceva pervenire al Tribunale una minima parte degli atti relativi alla misura impugnata e che l’eccezione sul termine caducale veniva rigettata dal Tribunale che contestualmente chiedeva all’ufficio del P.M. l’invio di ulteriori atti, in particolare delle informative della Guardia di Finanza del 17 giugno 2009, del 10 e 12 aprile 2010 e tale richiesta veniva reiterata all’udienza del 28.10.2010. Il modo di procedere del Tribunale, secondo il ricorrente ha determinato una crisi funzionale del procedimento del riesame che deve essere improntato al rispetto del principio di speditezza ed economia e nel quale non è contemplata la possibilità di una stasi, tanto più che il Tribunale non può supplire con argomentazioni proprie a carenze motivazionali del provvedimento impugnato tali da renderlo inesistente;

2) Il difensore di W.Z., avv. Fabio Sarandrea, avverso l’ordinanza del 4.11.2010 ha dedotto la violazione dell’art. 309 c.p.p., n. 9 per motivi analoghi a quelli espressi dalla difesa G., e per l’assenza, nel sistema del riesame, di poteri istruttori in capo al Tribunale, che porti a violare ripetutamente, come nel caso in esame, il termine cadutale previsto dall’art. 309 c.p.p., n. 9; lamenta inoltre il vizio di motivazione per essere generica l’indicazione degli elementi indizianti;

3) Il difensore di M.A., avv. Dino Lucchetti, ha dedotto l’inefficacia della misura per omessa pronuncia nei termini previsti dall’art. 324, comma 7 in combinato disposto con l’art. 309 c.p.p., commi 9 e 10 e la violazione dell’art. 324 c.p.p., comma 7 e art. 309 c.p.p., commi 9 e 10; la nullità del provvedimento di acquisizione d’ufficio di atti di indagine non trasmessi al Tribunale e la violazione dell’art. 309 c.p.p.; la nullità del provvedimento impugnato per essere la motivazione dello stesso meramente apparente e per la violazione dell’art. 125 c.p.p., comma 3 e del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies.

Analoghi motivi lo stesso difensore presentava anche nell’interesse di P.F.;

4) Il difensore di P.F., avv. Giuseppe di Trocchio, ha dedotto l’illegittimità del provvedimento di acquisizione di ufficio di atti di indagine non trasmessi al Tribunale dalla Procura e l’inutilizzabilità degli stessi perchè emessi in violazione degli artt. 324 e 309 c.p.p.; la perdita di efficacia della misura per omessa tempestiva pronuncia in violazione degli artt. 324 e 309 c.p.p.; la nullità del provvedimento impugnato per motivazione omessa o meramente apparente e violazione degli artt. 321 e 125 c.p.p., art. 348 ter c.p. e D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies;

che – la difesa di W.Z., ha ricorso, autonomamente, anche contro l’ordinanza interinale del Tribunale del riesame, che, sospendendo il termine della decisione, disponeva di richiedere agli uffici inquirenti (GIP e PM) atti ritenuti parti integranti del fascicolo del riesame e non trasmessi dai predetti uffici;

che il predetto ricorso è stato assegnato alla terza sezione penale di questa Corte, che ha deciso, il 03.05.2011, accogliendo il ricorso e cassando, senza rinvio, sia il provvedimento interinale sia il provvedimento genetico del sequestro; che pur essendo il ricorso di W.Z. rivolto ad un provvedimento interinale, la decisione della terza sezione, ha inopinatamente investito anche il provvedimento principale di sequestro, del quale ha disposto l’annullamento;

che questa Corte, ravvisando un contrasto di giurisprudenza – in ragione dei numerosi precedenti giurisprudenziali di questa Corte che, in linea con la decisione delle SS.UU. n. 25932 del 2008 hanno escluso che la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame, oltre il quinto giorno, comporti l’inefficacia sopravvenuta della misura e che la tardiva trasmissione degli atti al Tribunale del riesame comporti l’automatica inefficacia della misura reale, essendo comunque necessario saggiare la resistenza del provvedimento cautelare, anche in mancanza degli atti non trasmessi, il 06.05.ca. aveva già rimesso la questione alle Sezioni Unite, decisione respinta con provvedimento Presidenziale del 24.5 che aveva ravvisato l’intempestività della rimessione in assenza della motivazione del provvedimento denunciato;

che il 16.06 veniva depositato il provvedimento motivato della terza sezione, ove pur dandosi atto della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo la quale la modifica della L. n. 332 del 1995, art. 16 non è applicabile alle misure cautelari reali per le quali il termine perentorio di dieci giorni per la decisione decorre dal momento della ricezione di tutti gli atti necessari alla decisione, si ritengono tali orientamenti non condivisibili perchè appaiono in contrasto con l’esigenza fatta propria dal legislatore del 1995 che ha inteso rendere certo il termine di conclusione del procedimento del riesame e tale esigenza attiene alla ragionevolezza intrinseca del sistema ancor prima che alla natura del bene tutelato (diritti della persona o diritti reali), sicchè alla luce del principio di ragionevolezza il fatto che il legislatore non abbia esplicitamente modificato la disposizione dell’art. 324 c.p.p. non esclude che quest’ultima possa essere interpretata, in chiave sistematica, nel senso della perentorietà del termine per la trasmissione degli atti in modo simmetrico a quanto stabilito per le misure cautelari personali.

Ha poi affermato che il provvedimento interinale di rinvio del procedimento è abnorme. ritenuto che, anche alla luce della predetta motivazione, questo collegio ritiene di dover denunciare il contrasto giurisprudenziale, tenuto conto che:

a)- l’interpretazione del sistema normativo, con riguardo all’integrazione degli atti costituenti il fascicolo del Tribunale del riesame e alla natura dei termini di decisione del predetto Tribunale, sia per le misure cautelari personali, sia per quelle reali, si compone di una pluralità di pronunce che non hanno ritenuto illegittima l’integrazione degli atti nè la mancata osservanza del termine: n. 28978 del 26/06/ Rv. 219551; n. 5324 del 24/11/2000 Rv. 218186; n. 25 del 05/07/1995 Rv. 202016 n. 14 del 18/06/1993 Rv. 194309 n. 19853 del 27/03/2002 Rv. 221393 N. 3519 del 1995 Rv. 202180: N. 376 del 2000 Rv. 216967; N. 669 del 2000 Rv.

215406; N. 4372 del 2000 Rv. 215652; n. 7475 del 21/01/2009 Rv.

242918 n. 25932 del 29/05/2008 Rv. 239698 n. 6597 del 16/02/2006 Rv.

233163 n. 42508 del 08/10/2002 Rv. 22540; n. 26593 del 19/05/2009 Rv.

244331 N. 42963 del 2007 Rv. 238099;

b) Non convince l’affermazione di abnormità del provvedimento interinale perchè, secondo la giurisprudenza dominante di questa Corte, abnorme è il provvedimento che determina la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo. L’ordinanza interlocutoria del Tribunale, volta ad acquisire gli atti necessari al decidere, lungi dal determinate l’asserito stallo processuale è servita, in aderenza al principio devolutivo dell’impugnazione, ad integrare il materiale probatorio trasmesso per la valutazione del giudice dell’impugnazione.

Il rispetto del principio devolitivo è assicurato proprio dalla interpretazione giurisprudenziale predetta con conseguente riconoscimento della facoltà di richiedere l’integrazione della trasmissione degli atti, consentita, proprio, dalla natura ordinatoria del termine di decisione previsto dall’art. 310 c.p.p., comma 2 e nel caso di inosservanza della specifica richiesta di integrazione, sanzionata da nullità ai sensi dell’art. 178 c.p.p., lett. c) (sentenza n. 14966 del 2004 rv 231622). Secondo il collegio, invero, l’esigenza sistematica di assicurare il pieno rispetto del principio devolutivo dell’impugnazione, in una con la particolare struttura della misura cautelare reale, che non intacca il diritto costituzionalmente protetto limitandone solo la disponibilità, rende pienamente ragione della non perentorietà del termine, tenuto anche presente che la misura cautelare ha natura provvisoria e la specifica funzione, da stabilizzare in seguito, di interdire le manovre dispersive dei beni soggetti a cautela;

c) secondo la specifica richiesta avanzata dai difensori di H., P. e M. ( W. ha rinunciato al ricorso) la decisione della terza sezione, che pur investita da un ricorso su una ordinanza meramente interinale, è giunta a dichiarare l’inefficacia del decreto di sequestro preventivo, è foriera di un effetto estensivo di annullamento del provvedimento ablativo, ai sensi dell’art. 587 c.p.p., anche rispetto alle altre posizioni processuali che hanno ricorso contro il provvedimento decisorio del Tribunale del riesame e contro le stesse ordinanze interlocutorie. In merito, questo collegio ritiene che debba trovare applicazione il principio giurisprudenziale fissato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 34623 del 2002 rv 222261 secondo il quale nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali è escluso l’effetto estensivo dell’impugnazione proposta da uno dei coimputati all’imputato rimasto ad esso estraneo, mentre è possibile l’estensione degli effetti favorevoli della decisione a condizione che questa non sia fondata su motivi personali di uno degli impugnanti e che il procedimento stesso sia sorto e si sia svolto in modo unitario e cumulativo. Presupposto indispensabile per l’estensione degli effetti favorevoli della decisione è, pertanto, che il procedimento incidentale sorga e si svolga in modo unitario e cumulativo, costituendo ostacolo alla estensione degli effetti favorevoli il sorgere frammentario ed autonomo dei procedimenti incidentali scaturenti da un iniziale provvedimento cautelare a struttura plurisoggettiva.

Nel caso in esame la solitaria impugnazione del W. dell’ordinanza interlocutoria del 18.10.2010, e la successiva rinuncia alla impugnazione del provvedimento principale, sembra configurare proprio quella insorgenza non unitaria e cumulativa nel procedimento incidentale di impugnazione, che interdice l’estensione degli effetti favorevoli della decisione, tanto più che la posizione dello W., per le imputazioni mossegli, si dimostra del tutto autonoma rispetta a quella degli altri indagati;

ritenuto che anche su tale aspetto si profila indispensabile una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte.

P.Q.M.

Visto l’art. 618 c.p.p.;

Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.
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