T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 21-12-2011, n. 1086

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2011 il dott. Francesco Corsaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con il ricorso n. 183 del 2002, notificato il 29 gennaio 2002 e depositato il 13 febbraio 2002, la signora R.V. ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il diniego tacito di concessione edilizia in sanatoria formatosi sulla domanda presentata in data 3 ottobre 2001.

Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Con istanza depositata al protocollo del Comune di Latina il 31 marzo 2004, assunta dall’Ufficio Condono Edilizio il 21 aprile 2004 con prot. n. 39816, per l’abuso edilizio per cui è causa è stata chiesta nuova sanatoria (ai sensi della L. 24 novembre 2003 n. 326).

L’avvenuta presentazione di una nuova istanza di condono edilizio comporta di necessità che la ricorrente non ha più interesse alcuno ad ottenere da questo giudice la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione comunale su un progetto di sanatoria, precedente e ormai superato.

Le spese processuali vanno dichiarate compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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