Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 22-09-2011) 16-11-2011, n. 42155 Reati commessi a mezzo stampa diffamazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Pavia impugna (erroneamente promuovendo appello, sicchè gli atti sono stati trasmessi a questa Corte mediante nota, in data 27.4.11, della cancelleria della Corte di appello di Milano) la sentenza, resa dal G.u.p. di Pavia il 20.10.09, di non luogo a procedere, sull’accusa di diffamazione aggravata dall’uso del mezzo della stampa, ascritta a Fi.Ma., autrice dell’articolo comparso sul (OMISSIS), nonchè a F.P.M., direttore responsabile del predetto quotidiano.

Oggetto dell’accusa era il travisamento del fatto, quale riportato dalla stampa, relativo al procedimento intentato verso P. R., per avere compiuto atti sessuali con persona minorenne, ma falsamente presentato al lettore come condotta di sfruttamento della prostituzione minorile.

Lamenta il ricorrente che si era trattato di travisamento dell’informazione, dal momento che l’articolo in argomento aveva riportato che il P. aveva sfruttato la prostituzione minorile, mentre la condotta censurata riguardava invece esclusivamente il rapporto sessuale con minorenne, senza prova di un vantaggio economico dell’indagato nella vicenda. Osserva la Corte che il ricorso è fondato.

Il g.u.p. ha ravvisato l’errore incolpevole nella condotta della giornalista nella qualificazione giuridica del fatto di cui il P. era chiamato a rispondere – e del quale è stato poi ritenuto responsabile, riportando condanna – affermando la corrispondenza al vero della notizia riportata dall’articolista secondo cui l’oggetto dell’imputazione riguardava il rinvio a giudizio del prevenuto per avere intrattenuto una relazione sessuale a pagamento con una minorenne, laddove l’esatta qualificazione giuridica dell’imputazione era compito dei giuristi, ma non del lettore comune, al quale era stata fornita una notizia sostanzialmente vera – pur se il titolo di reato ascritto al P. era diverso, anche se omogeneo, rispetto a quello reale – di pubblico interesse ed esposta in forma sobria e corretta.

Senonchè, rileva questa Corte, è illogico ritenere che la notizia apparsa su "(OMISSIS)" possa dirsi corrispondente al vero, dal momento che essa consisteva nell’attribuire al P. il ruolo di sfruttatore della prostituzione minorile, disquisendo la giornalista anche sulla gravità e sulla formulazione giuridica di tale imputazione e finendo con l’informare il lettore finanche della condanna (da sei a dodici anni di reclusione) che l’imputato rischiava per essere stato rinviato a giudizio con tale accusa, laddove invece trattavasi del compimento di atti sessuali con ragazza minorenne, comportamenti non certo definibili coincidenti e sostanzialmente sovrapponigli, come pure sembra aver ritenuto il g.u.p. di Pavia.

Nè può considerarsi esclusa la condotta diffamatoria per la omogeneità dell’addebito, risultando la fattispecie dettata dall’art. 600-bis c.p. oggettivamente diversa e ben più grave di quella del compimento di atti sessuali con prostituta minorenne:

tanto è evidenziato dalla considerevole difformità del trattamento sanzionatorio disposto dal legislatore per ciascuna delle ipotesi delittuose. Inoltre, per un riguardo morale, percepibile dal lettore medio, non vi è dubbio che la finalità di personale arricchimento che sottosta o che induce al rapporto sessuale con un soggetto minorenne, colora di ben maggiore abiezione la condotta incriminata, suscettibile di incontrare più aspra riprovazione nella generalità dei consociati con conseguente più vistosa lesione dell’altrui reputazione.

La sostanziale diversità della notizia, rispetto al reale, rende pertanto illogica la giustificazione della sentenza impugnata, con conseguente annullamento della medesima e rinvio per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Pavia per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *