T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 21-12-2011, n. 1085

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2011 il dott. Francesco Corsaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con il ricorso n. 597 del 2001, notificato il 30 aprile 2001 e depositato il 30 maggio 2001, la signora R.V. ha impugnato, chiedendone l’annullamento, l’ordinanza indicata in epigrafe.

Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Con istanza depositata al protocollo del Comune di Latina il 31 marzo 2004, assunta dall’Ufficio Condono Edilizio il 21 aprile 2004 con prot. n. 39816, per l’abuso edilizio di cui all’ordinanza impugnata è stata chiesta la sanatoria (ai sensi della L. 24 novembre 2003 n. 326).

La presentazione della domanda di condono rende inseguibile l’ingiunzione a demolire in precedenza emessa dal Comune, essendo quest’ultimo tenuto a definire detta domanda, ed in caso di esito negativo a rinnovare il procedimento sanzionatorio.

Le spese processuali vanno dichiarate compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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