T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 21-12-2011, n. 1084

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 novembre 2011 il dott. Francesco Corsaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con ricorso n. 896 del 2010, notificato il 5 ottobre 2010 e depositato il 20 successivo, parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti descritti in epigrafe chiedendone l’annullamento.

Con istanza depositata l’11 ottobre 2011 la ricorrente ha chiesto, a mezzo del proprio procuratore costituito, che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto la G. nelle more è stata immessa in ruolo con decorrenza economica del contratto al 1° settembre 2011 e decorrenza giuridica 1° settembre 2010, e di aver stipulato contratto di lavoro a tempo indeterminato in data 1° settembre 2011, come da documentazione depositata in atti.

Ciò stante, non resta al Collegio che dare atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Le spese di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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