Cass. civ. Sez. V, Sent., 25-05-2012, n. 8349 Cessazione della materia del contendere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto che oggetto del ricorso per cassazione è una sentenza, la n. 125/37/09, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione della sentenza della Commissione Tributaria del Lazio n. 63/10/07, che era anche impugnata con ricorso per cassazione iscritto al n. R.G. 32077/07; Considerato che quest’ultimo ricorso è stato deciso da questa Corte con ordinanza n. 1171/11, pubblicata il 19 gennaio 2011, con la quale la sentenza n. 63/10/07 è stata cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio;

Vista l’istanza con la quale il ricorrente dichiara di non aver più interesse a coltivare l’impugnazione avverso la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la revocazione della sentenza ormai annullata con rinvio da questa Corte e chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere;

Ritenuto che effettivamente non sussiste l’interesse del ricorrente al presente ricorso per le ragioni già esposte;

Ritenuto che la particolarità della fattispecie e l’avvento annullamento con rinvio della sentenza n. 63/10/07 giustifichino la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *