Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-09-2011) 16-11-2011, n. 42053

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 10 marzo 2010, il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di riesame della misura cautelare della custodia in carcere applicata a S.A. per il reato previsto dall’art. 600 quinquies c.p..

A sostegno della conclusione, i Giudici hanno evidenziato come l’indagato non mettesse in discussione la materialità dei fatti descritti del provvisorio capo di imputazione (sui quali si è formato il giudicato cautelare), cioè, in estrema sintesi di avere progettato con altra persona due viaggi all’estero finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione minorile. In diritto, il Tribunale ha ritenuto configurabile la contestata ipotesi di reato perchè il Legislatore non ha richiesto che gli organizzatori dei viaggi di turismo sessuale siano diversi dalle persone interessate ad avere rapporti con i minorenni. Le esigenze cautelari sono state enucleate nel pericolo di fuga (perchè l’indagato non ha radicamento in Italia ed è inserito in organismi operanti a livello internazionale) e per la prognosi negativa di recidiva (per i predenti penali specifici).

Per l’annullamento della ordinanza, l’indagato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:

– che, nella istanza di riesame, non aveva limitato le sue deduzioni con esclusivo riferimento alle esigenze cautelari;

– che per la integrazione del reato previsto dall’art. 600 quinquies c.p., è necessaria una sia pur minima struttura organizzativa- gestionale che si rivolga ad una generalità indefinita di potenziali fruitori; tale requisito è carente nel caso concreto ove il reato configurarle è eventualmente quello dell’art. 600 bis c.p., comma 2;

– che non è congrua la motivazione sulle esigenze cautelari.

Le censure dell’atto di ricorso sono meritevoli di accoglimento, nel limite in prosieguo precisato, per cui la impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Milano. La fattispecie dall’art. 600 quinquies c.p., di mera condotta e di pericolo astratto, è un delitto c.d. "ostacolo" poichè tende a prevenire condotte attinenti alla prostituzione minorile che favoriscono l’incontro tra la domanda e l’offerta in questo settore.

La norma anticipa l’evento punitivo a comportamenti prodromici e collaterali alla induzione, favoreggiamento, sfruttamento del meretricio dei minori che agevolano il fruitore della prostituzione nella attività di procacciamento dei ragazzi; in tale modo, estende la tutela penale a condotte, che sono una forma peculiare di favoreggiamento della prostituzione minorile, e che potrebbero sfuggire alla tipicità dei reati in materia..

L’art. 600 quinquies c.p., punisce chi organizza (o pubblicizza) iniziative turistiche aventi lo scopo, anche se non unico, di favorire gli interessati ad entrare in contatto con minori a fini sessuali. L’organizzatore degli illeciti viaggi è chi li programma predisponendo il vettore, i supporti logistici e quanto altro utile alla trasferta; nei profili organizzativi,devono essere inclusi idonei servizi (o, quanto meno, indirizzi ed informazioni essenziali sui luoghi e persone) concernenti la possibilità di entrare in contatto con l’ambiente della prostituzione minorile.

Non necessita, per la integrazione della fattispecie, che si configura come reato comune, che l’agente sia un operatore turistico o svolga la ricordata attività in maniera continuativa e per un numero indefinito di persone nè che si sia in concreto verificata la fruizione della prostituzione di minori; soggetto attivo del reato, eventualmente abituale, può essere chiunque pianifica anche una sola trasferta per un numero limitato di partecipanti purchè con la condotta di tipo organizzativo enucleata dalla norma.

Da tali considerazioni, discende che la persona che predispone una gita turistico-sessuale a suo esclusivo uso non commette il fatto tipico del reato in esame (che presuppone chiaramente una trasferta da altri organizzata) e risponderà non della previsione dell’art. 600 quinquies c.p., ma degli eventuali reati commessi in tema di violenza sessuale o prostituzione minorile; ad uguale conclusione si deve pervenire per il partecipante al viaggio che, se si limita ad aderire alla gita, non commette nulla di penalmente rilevante. Colui che predispone una gita turistico-sessuale oltre che per sè per ulteriori persone è passibile di incriminazione ex art. 600 quinquies c.p. per la parte di condotta riguardante gli altri soggetti; coloro che, in vista di un viaggio, si limitano a scambiarsi informazioni facilitanti gli incontri sessuali con ragazzi del luogo risponderanno, se del caso, di favoreggiamento della prostituzione minorile. Tanto premesso, la Corte rileva come dalla lettura della ordinanza impugnata si evinca che l’indagato ed il suo amico abbiano singolarmente organizzato il viaggio turistico- sessuale da compiersi in comune; pertanto, è carente la prova della sussistenza degli elementi integrativi della fattispecie di reato dell’art. 600 quifinquies c.p..

E’ opportuno precisare che la condotta dell’indagato, pur se non integra il contestato reato, potrebbe non essere lecita ed è sussumibile nel delitto previsto dall’art. 600 bis c.p., comma 1.

Risulta che il S. e l’altra persona, in vista di due viaggi all’estero, avevano messo in comune le loro conoscenze sui minori del luogo disponibili ad atti sessuali; necessita verificare se tali informazioni siano così puntuali e mirate da facilitare gli incontri con i ragazzi sì da integrare, almeno al livello di tentativo, il reato di favoreggiamento della prostituzione minorile.

La problematica dello inquadramento del caso nella norma penale di riferimento implica questioni di fatto che esulano dai limiti cognitivi della Cassazione e che saranno affrontate dai Giudici del rinvio. Per il delitto ex art. 600 bis c.p., comma 2, sussiste la giurisdizione italiana (oltre che nella ipotesi dell’art. 604 c.p., non applicabile alla ipotesi che ci occupa) quando parte della condotta antigiuridica si sia svolta nel territorio dello Stato;

questo tema è già stato risolto positivamente dal Tribunale che ha evidenziato come il passaggio di informazioni sia parzialmente avvenuto in Italia.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano.

Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto penitenziario competente a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011

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