Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-09-2011) 16-11-2011, n. 42052

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che il Tribunale della libertà di Perugia in data 8 febbraio 2011 ha rigettato l’appello proposto avverso l’ordinanza della Corte di appello di Perugia del 17 dicembre 2012 che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari di H.B., imputato dei reati di sfruttamento della prostituzione, associazione a delinquere e cessione di sostanza stupefacente;

che avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’indagato, chiedendone l’annullamento per violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e), in relazione all’art. 274 c.p.p. e seguenti (violazione di legge e difetto di motivazione) in quanto l’ordinanza reiettiva della richiesta di sostituzione non avrebbe dato risposta alle argomentazioni sottoposte dalla difesa, essendo stata motivata con mere formule di stile, senza tenere conto che un altro coimputato del medesimo processo, addirittura chiamato a rispondere di reati più gravi rispetto a quelli addebitati al ricorrente, aveva beneficiato della misura cautelare attenuata e che era evidente il pregiudizio nel quale era incorso il tribunale, correlato alle pendenze giudiziarie di H., senza tenere nel dovuto conto il fatto che lo stesso si trova ristretto in misura cautelare da oltre due anni e mezzo e dell’atteggiamento di resipiscenza manifestato dall’imputato, che ha ripreso il legame con la convivente la quale si era resa disponibile ad accoglierlo in casa in regime di arresti domiciliari;

Considerato che in tema di misure cautelari personali, una volta intervenuta la sentenza di condanna, la valutazione delle esigenze cautelari deve mantenersi nell’ambito della ricostruzione operata dalla pronuncia di merito, non solo per quel che attiene all’affermazione di colpevolezza e alla qualificazione giuridica, ma, anche, per tutte le circostanze del fatto, che non possono essere apprezzate in modo diverso dal giudice della cautela (in tal senso, Sez. 2, n. 3173 del 22/1/2009, Di Martino, Rv. 242474; Sez. 4, n. 26636 del 30/6/2009, Turloiu, Rv. 244877);

che l’ambito del controllo che la Corte di Cassazione esercita in tema di misure cautelari quanto all’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, risulta limitato: tali accertamenti rientrano nel compito esclusivo e insindacabile del tribunale della libertà, mentre il giudice di legittimità deve invece verificare che l’ordinanza impugnata contenga l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che hanno sorretto la decisione e sia immune da illogicità evidenti: il controllo investe, in sintesi, la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (in tal senso, Sez. 6, n. 3529 dell’1/2/1999, Sabatini, Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104);

che l’ordinanza oggetto della presente impugnazione è sorretta da logica e corretta argomentazione motivazionale e risponde a tali due requisiti, in quanto il Tribunale non ha affatto motivato con mere clausole di stile il provvedimento di rigetto, ma ha ampiamente dato conto delle ragioni che l’hanno condotto a confermare il giudizio espresso dalla Corte di appello, posto a base del rigetto dell’istanza di sostituzione della misura cautelare con quella degli arresti domiciliari, spiegando come, a seguito della condanna sia in primo e secondo grado, in riferimento ai reati per cui si procede, unita ad altro procedimento penale pendente (anch’esso già definito in primo grado per tentativo di estorsione) la prognosi sulla pericolosità dell’ H. non potesse dirsi modificata, rispetto alle severe valutazioni espresse in ragione delle citate condotte delittuose, dovendosi attendere ancora i risultati di osservazione della personalità che consentissero di ritenere attenuato il pericolo di ripresa dei contatti con organizzazioni criminali impegnate anche nel traffico di sostanze stupefacenti;

che nessuna contraddittorietà può essere lamentata in ordine alla diversa valutazione che risulterebbe assunta in riferimento ad altro imputato, in quanto risulta evidente che le esigenze cautelari poste a base del provvedimento di custodia cautelare sono riferite principalmente alla valutazione della personalità dell’imputato, sotto il profilo della sua capacità a delinquere, per cui il Tribunale ha ritenuto che permanesse, a quel momento, il concreto pericolo di ripetizione criminosa specifica, contenibile solo attraverso l’applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere;

che il ricorso deve pertanto essere rigettato ed al rigetto consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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