T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 21-12-2011, n. 1081

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con i provvedimenti impugnati l’Inps sede di Latina ha respinto le domande di ammissione all’integrazione salariale per le imprese edili L. 427/75 della società ricorrente in quanto " manca il timbro della ditta, la firma apposta non è riconducibile al datore di lavoro o al suo rappresentante legale". Con ordinanza collegiale R.O. 212/2011 veniva accolta l’istanza cautelare di sospensiva. Nella pubblica udienza odierna il ricorso è trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Deduce il ricorrente eccesso di potere per carenza e contraddittoria motivazione; violazione degli artt. 1 e 3 L. 241/90; divieto di aggravamento del procedimento amministrativo.

Le censure sono fondate. In buona sostanza risulta che l’amministrazione abbia rigettato la domanda di integrazione salariale sul mero presupposto formale della mancanza del timbro della ditta richiedente e dell’apparente non riconducibilità della firma al datore di lavoro o al suo rappresentante legale. Tuttavia, in disparte l’evidenza dell’obbligo della pubblica amministrazione di avviare un’istruttoria in ipotesi di dubbio circa la autenticità della sottoscrizione e la riconducibilità della medesima alla società richiedente, risulta dagli atti di causa che la sottoscrizione sia riconducibile al datore di lavoro richiedente l’integrazione, posta l’identità delle firme presenti sulla domanda e sulla carta d’identità. La mancanza poi del timbro non ha che un rilievo formale suscettibile di successiva integrazione. Il ricorso merita pertanto accoglimento. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate in Euro 1000 sono poste a carico dell’amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 1000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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