Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-09-2011) 16-11-2011, n. 42051 Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che con ordinanza del 26 gennaio 2011 il Tribunale di Ferrara, su appello del pubblico ministero, ha disposto il sequestro preventivo di una piscina insistente nell’area demaniale marittima, nei confronti di G.N., quale legale rappresentante del bagno (OMISSIS), indagato per i reati di cui all’art. 1161 c.n., D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 141, lett. a) e art. 181 e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), disponendo la rimozione della stessa;

che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi: 1) Inosservanza e l’erronea applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, in quanto sarebbe stata contestata la mancata rimozione al termine del periodo balneare di un prefabbricato che non necessitava di titolo abilitativo in quanto opera temporanea, come riconosciuto dallo stesso G.i.p. che aveva ritenuto insussistente il fumus delicti; 2) Motivazione apodittica e quindi omessa, in ordine al periculum in mora; 3) ex art. 606 c.p.p., lett. a) esercizio di un potere riservato all’autorità amministrativa in riferimento alla statuizione della rimozione dell’opera, non essendo tale ordine possibile nell’ambito di un provvedimento di sequestro preventivo;

Considerato che i primi due motivi di ricorso sono infondati, in quanto l’ordinanza impugnata ha dato congrua ed esaustiva motivazione in ordine alla sussistenza del fumus delicti non solo del reato di occupazione abusiva del suolo demaniale, ma della violazione edilizia risultando l’opera, allo stato, non più provvista dell’asserito carattere di provvisorietà;

che del pari risulta condivisibile, e per nulla apodittica, la motivazione quanto alla sussistenza del periculum in mora, atteso che l’occupazione del suolo del demanio marittimo sulla base di un’autorizzazione stagionale, protrattasi oltre il termine, integra il reato di cui all’art. 1161 c.n., in quanto la natura pluriennale del titolo abilitante non esclude l’obbligo di rimuovere quanto collocato al termine del previsto periodo di utilizzo (Sez.3, n. 19962 del 15/3/2007, Spennato, Rv,236736) ed essendo tale reato di carattere permanente, nell’ipotesi in cui l’occupazione sia stata posta in essere mediante la costruzione di un manufatto abusivo, quale la piscina, stabilmente infisso al suolo, la permanenza perdura fino a quando il soggetto attivo continua a mantenere il possesso del manufatto (in tal senso Sez. 3, n. 7624 del 17/6/1997, Alarcon, Rv.

208966 che ha anche precisato che nessun rilievo può avere il disposto dell’art. 49 c.n. secondo cui le opere costruite sul suolo demaniale restano acquisite allo Stato), per cui risulta evidente la finalità cautelare ritenuta dai giudici del riesame;

che invece è fondato il terzo motivo di ricorso, in quanto non è prevista da alcuna disposizione normativa la possibilità per l’autorità giudiziaria di disporre l’ordine di demolizione in sede cautelare, anticipando la sanzione, sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio, che può essere pronunciata dal giudice, prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 31, comma 9; che pertanto l’ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente all’ordine di rimozione, che questa Corte elimina, mentre va rigettata nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, limitatamente all’ordine di rimozione, disposizione che elimina; rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011

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