T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 21-12-2011, n. 1080

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il presente ricorso si impugna la nota del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – prot.n. MD GMIL I 1 4 337313 del 20.07.2010 con la quale veniva comunicata alla ricorrente l’esclusione dal concorso per titoli ed esami nomina diciotto Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnicologistico dell’Arma dei Carabinieri, indetto con decreto dirigenziale 117/2010 del 25 maggio 2010, pubblicato nella gazzetta ufficiale 4 serie speciale 43 del 1° giugno 2010, oltre al provvedimento di esclusione dal concorso ed alla graduatoria di merito approvata con decreto del vice direttore generale per il personale militare del ministero della difesa 215/2010 del 14 ottobre 2010, relativamente alla specialità concorsuale di psicologia. Infatti la ricorrente ha partecipato al predetto concorso e, dopo aver espletato con esito favorevole la prova di preselezione, nonché le prove scritte è stata esclusa in quanto "essendo nata il 27 giugno 1978, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione (1 luglio 2010) ha superato il limite massimo di età di 32 anni prescritto dall’articolo 2 comma 1 lett. B), punto 3 del bando di concorso". Con le ordinanze collegiali R.O. 94/2010 e R.O. 451/2011 veniva ordinata l’integrazione del contraddittorio a tutti i candidati collocati utilmente in graduatoria, puntualmente adempiute dalla ricorrente. Nella pubblica udienza odierna il ricorso è trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Deduce la ricorrente violazione dei principi generali che regolano l’azione amministrativa (art. 1 L. 241/90) e del principio di buon andamento ( art. 97 Cost.); violazione dell’art. 3 L. 241/90 ed eccesso di potere per difetto di motivazione e per mancata ponderazione dei contrapposti interessi; violazione dell’art. 2 del bando di selezione; eccesso di potere per ingiustizia manifesta. Le censure meritano accoglimento in quanto, in buona sostanza, la ricorrente al tempo della pubblicazione del bando aveva ancora 32 anni, non avendo compiuto i 33.

Ritiene, infatti, il collegio di dover condividere l’orientamento giurisprudenziale espresso da Consiglio Stato, sez. V, 05 marzo 2010, n. 1284 secondo cui "Allorché la disposizione di un bando di concorso indica il requisito dell’età, affermando che i candidati non devono avere "superato" determinati anni, ma non indicando che tale età deve essere totalmente "compiuta", coloro che hanno compiuto gli anni indicati, ma non ancora i successivi, devono essere ammessi a partecipare al concorso, stante il "favor" alla più ampia partecipazione, essendo in questa ipotesi irrilevanti le frazioni ulteriori di anno". Il ricorso deve pertanto essere accolto e i provvedimenti impugnati annullati. Le spese seguono la soccombenza e liquidate in Euro 1000 sono poste a carico dell’amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese che liquida in Euro 1000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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