T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 21-12-2011, n. 1079

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, assistente di P.S. in servizio presso la questura di Roma, Commissariato "Università", avanzava istanza di trasferimento presso la questura di Frosinone (provincia nella quale risiede) ai sensi dell’art. 3 L. 104/92, poiché figlio unico convivente con il padre affetto da " cecità assoluta binoculare" per la quale gli è stato riconosciuto l’handicap grave. Anche la madre, convivente, risulta affetta da patologie invalidanti che la rendono inidonea a prestare assistenza al marito. Il Ministero dell’Interno, con la nota qui impugnata, negava il predetto trasferimento sul presupposto che dalla documentazione prodotta non risultava comprovato che il ricorrente prestasse " assistenza in via continuativa ed esclusiva al portatore di handicap". Con ordinanza cautelare R.O. 214/2010 veniva accolta l’istanza cautelare di sospensiva ai fini del riesame. Con la nota ministeriale prot. n.333.D/13324 del 23 novembre 2010 veniva nuovamente respinta l’istanza di trasferimento, ritenendo insussistente il requisito dell’esclusività. Avverso quest’ultima nota veniva depositato il ricorso per motivi aggiunti in data 16 marzo 2011. Con ordinanza collegiale R.O. 242/2011 veniva accolta l’istanza cautelare di sospensiva.

Nella pubblica udienza odierna il ricorso è trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Deduce il ricorrente violazione di legge ed eccesso di potere. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Risulta infatti che il ricorrente sia l’unico parente stretto in grado di prestare assistenza continuativa ed esclusiva al padre portatore di handicap. Infatti sussistono i requisiti dell’assistenza continuativa, per quanto possibile stante la distanza del luogo di residenza rispetto a quello di servizio, e dell’esclusività, essendo il ricorrente unico convivente con i genitori e non essendovi altri soggetti idonei e/o disponibili a sostituirlo. In particolare, risulta che la moglie del portatore di handicap sia anch’essa disabile, mentre l’altro figlio, padre di tre minorenni, è dipendente a tempo pieno presso una società di trasporti con turni di servizio a giorni alterni. Il requisito dell’esclusività dell’assistenza di un parente o di un affine entro il terzo grado disabile, come già affermato da questo tribunale in precedenti giudizi (T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 30 luglio 2008, n. 981) – che, in base all’art. 33 comma 5, l. 5 febbraio 1992 n. 104, come modificato dall’art. 19, l. 8 marzo 2000 n. 53, dovrebbe essere posseduto dal familiare lavoratore con rapporto di lavoro pubblico o privato per acquisire il diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e il diritto di non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede – "deve essere inteso come inesistenza di altri congiunti che siano disponibili (e non già meramente idonei) a prestare e che in concreto prestino in modo adeguato assistenza al congiunto, indipendentemente dalle ragioni di tale indisponibilità, che possono essere oggettive ma anche soggettive proprio perché la relazione in questione ha un essenziale contenuto affettivo e emotivo e dipende dal concreto atteggiarsi dei legami tra soggetti". Senza poi considerare, in ogni caso, che l’assistenza esclusiva al disabile deve passare anche attraverso il gradimento espresso dal medesimo, circostanza comprovata in atti ("L’astratta possibilità di assistenza da parte di altri familiari non è elemento sufficiente, a fronte di impedimenti oggettivi e soggettivi, dovendo essere altresì salvaguardato il calore affettivo del rapporto tra il disabile e chi lo assiste e non essendovi, infine, in presenza di siffatte circostanze, alcuna discrezionalità per l’Amministrazione nel concedere i permessi ex l. n. 104 del 1992" Consiglio Stato, sez. VI, 01 dicembre 2010, n. 8382).

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate in Euro 1000, sono poste a carico dell’amministrazione soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimenti impugnati nei termini di cui in motivazione. Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 1000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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