Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-07-2011) 16-11-2011, n. 42154

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore Distrettuale di Napoli ricorre avverso l’ ordinanza del 28 febbraio 2011, con cui il Tribunale della Libertà di Napoli aveva annullato la cautela carceraria disposta da quel GIP nei confronti di B.V., indagato per il duplice omicidio di M. A., noto come T. di (OMISSIS), e T.V.. Il Tribunale, che peraltro aveva confermato lo stesso provvedimento cautelare nei confronti dei coimputati R.S. e T. A., aveva invece ritenuto che nei confronti del B. non vi fossero gravi indizi di colpevolezza, tali non potendo considerarsi la chiamata in correità effettuata dal C.R., confortata solo da A.F., che aveva riferito però de relato circostanze apprese dallo stesso C., aggiungendo che, quand’anche avesse potuto ritenersi per certo che il B. subito dopo la consumazione degli omicidi aveva collaborato con i correi per rimuovere i cadaveri e ripulire il teatro del delitto, non v’era prova alcuna che fosse stato consapevole del progetto omicidiario.

Deduce il ricorrente l’errore di valutazione in cui era a suo avviso incorso il Tribunale, ritenendo, contrariamente a quanto si rilevava dalla sua deposizione, che l’ A. avesse riferito circostanze apprese da altri.

Il ricorso è inammissibile sia perchè inteso a contestare le valutazioni compiutamente effettuate dal Tribunale, non sindacabili in questa sede di legittimità in quanto esaustivamente motivate, sia perchè le censure del ricorrente sono fondate su un equivoco, atteso che dal provvedimento impugnato risulta con chiarezza come l’ A., esecutore materiale con Ca.Fa. del duplice omicidio, subito dopo aver colpito la sua vittima si era allontanato immediatamente, di modo che non aveva potuto percepire direttamente quanto era avvenuto dopo, e cioè che il B. aveva prestato la sua collaborazione per rimuovere i cadaveri e ripulire il posto, circostanze che gli erano state riferite dal C., che aveva partecipato a tutte le fasi della drammatica vicenda, solo successivamente.

Appare pertanto all’evidenza la manifesta infondatezza del ricorso sul punto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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