Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-07-2011) 16-11-2011, n. 42153

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E.C. ricorre avverso l’ordinanza dell’11 gennaio 2011, con cui il Tribunale del Riesame di Napoli aveva confermato l’ordinanza cautelare applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa a suo carico da quel GIP il 13 dicembre 2010, in relazione all’omicidio premeditato, di V.G., detto (OMISSIS), secondo l’ipotesi di accusa da lui consumato in concorso con S.S. – deceduto -, S.P. e S.V. quali mandanti; D.L.B.A. quale istigatore e, con M.C., materiale esecutore del delitto; il porto e la detenzione delle armi usate nella circostanza; trasferimento fraudolento di valori come sanzionato dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, reati tutti aggravati dalla L. n. 203 del 1991, art. 7.

Secondo l’ordinanza impugnata l’ E. aveva partecipato all’omicidio svolgendo il compito di "filatore" o "specchiettista", consistente nel vigilare sul teatro del delitto perchè la sua consumazione si svolgesse senza intoppi secondo il piano prestabilito.

Il provvedimento cautelare, adottato nel corso delle indagini relative ad una serie di omicidi consumati tra il (OMISSIS) nell’ambito dell’aspra e sanguinosa contesa insorta tra i clan Sarno, Ponticelli e De Luca Bossa per il controllo del territorio di Cercola e San Sebastiano al Vesuvio, era stato adottato sulla base delle chiamate in correità effettuate da S.P., C. C. e S.V., nonchè sulle dichiarazioni di A. F. e D.V., ritenute dal Tribunale convergenti e reciprocamente riscontrate.

Deduce il ricorrente con unico articolato motivo di ricorso violazione di legge in relazione all’art. 192 c.p.p. e difetto di motivazione sulla valutazione delle chiamate in correità e delle dichiarazioni testimoniali, ritenute convergenti e reciprocamente riscontrate ad onta di contraddizioni e discrasie.

Il ricorso, al limite dell’inammissibilità, è destituito di fondamento.

Infatti l’ordinanza impugnata fonda la decisione sulla sostanziale coincidenza delle dichiarazioni dei chiamanti in correità e dei testimoni, non attribuendo correttamente rilevanza ad elementi fattuali di contorno, che il ricorso focalizza ed enfatizza.

Del resto l’ordinanza impugnata rinviene robusta conferma del quadro indiziario da quanto avevano riferito D.V. e E.C. detto "(OMISSIS)" (persona diversa dal ricorrente) che testimoni diretti dell’omicidio.

Se poi il Tribunale non ha provveduto, come il ricorrente lamenta, a testare specificamente le propalazioni dei chiamanti in correità, alla luce dei criteri logico-giuridici di valutazione costituiti da credibilità, desunta dal vissuto del dichiarante e dalle motivazioni delle sue esternazioni confessorie; attendibilità, desunta da coerenza, precisione, costanza e spontaneità delle dichiarazioni;

convalida desunta da adeguati riscontri esterni, è cosa che non influisce sulla correttezza ed esaustività della motivazione, atteso che, ancorchè secondo un percorso argomentativo diverso da quello divisato dal ricorrente, tuttavia la validità degli indizi è stata scrutinata con motivazione logica ed esaustiva, comunque immune da vizi logici o contraddizioni.

Il ricorso va pertanto rigettato ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *