Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-07-2011) 16-11-2011, n. 42152

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.A.G., ritenuto colpevole dei delitti di omicidio e rapina con sentenza passata in giudicato sul punto concernente l’affermazione di responsabilità, ricorre avverso l’ordinanza del 23 febbraio 2011 con cui il Tribunale della Libertà di Venezia, pronunciando in sede di appello, aveva confermato il provvedimento in virtù del quale la Corte di Assise di Appello di Venezia aveva rigettato la sua istanza di revoca della misura cautelare carceraria in corso, ovvero la sua sostituzione con altra meno afflittiva.

Deduce il ricorrente con il ricorso e con motivi aggiunti la contraddittorietà ed illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, nonchè la violazione del principio devolutivo, assumendo che l’istanza di revoca o sostituzione della misura in corso era stata disattesa dalla corte territoriale sulla base di un ritenuto pericolo di fuga, mentre il Tribunale della Libertà aveva considerato come ostativo all’accoglimento dell’istanza il pericolo di reiterazione di reati analoghi, così travalicando i limiti posti dall’impugnazione, con cui era stata contestata la sussistenza del suddetto pericolo di fuga.

Il ricorso è destituito di fondamento, atteso che l’appello aveva come oggetto la contestazione della sussistenza delle esigenze cautelari, ritenute dalla corte di assise di appello, ed il Tribunale della Libertà aveva correttamente provveduto a delibare l’impugnazione verificandone l’infondatezza anche alla luce di ulteriori considerazioni sulla personalità dell’istante e sulla sua proclività alla violenza, nè vale osservare che l’ordinanza impugnata non contiene specifica delibazione delle osservazioni della difesa sul pericolo di fuga, perchè la sua motivazione va integrata con quella del provvedimento della corte territoriale. Del resto la circostanza della presenza in Italia di affetti, non collide con l’ovvia considerazione che ciò non avrebbe impedito un eventuale rientro in patria dell’imputato, mentre quanto alla disponibilità ad indossare il braccialetto elettronico di controllo, è circostanza meramente asserita che la Corte, che è giudice di legittimità, non può verificare. Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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