T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 21-12-2011, n. 1075

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato:

che con il presente ricorso la società deducente ha impugnato la nota n. 33130 del 10.11.2004, con cui il comune intimato le ha comunicato l’impossibilità di rilasciare l’autorizzazione amministrativa per l’esercizio dell’attività di parrucchiere;

che il difensore del ricorrente ha dichiarato alla odierna udienza che con nota n. CM/2011/52 del 24/02/2011 il Dirigente del Settore Sviluppo Economico del Comune di Formia nel sospendere l’avviso pubblico del 30.12.2004 ed il procedimento di assegnazione ad altro parrucchiere richiedente, ha riservato il posto alla ditta ricorrente;

che la stessa ha avviato l’attività di parrucchiere esercitandola fino al 26 luglio 2010, data in cui è stata denunziata la cessazione dell’attività presso l’albo degli artigiani di Latina;;

che, pertanto, è cessata fra le parti la materia del contendere.

che sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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