Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-07-2011) 16-11-2011, n. 42151

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- C.F. ricorre avverso l’ordinanza del 19 febbraio 2011 con cui il Tribunale della Libertà di Messina, accogliendo apposito appello del P.M., aveva ripristinato la detenzione in carcere originariamente disposta nei suoi confronti, successivamente degradata nella misura cautelare meno afflittiva degli arresti domiciliari.

La predetta era stata tratta all’udienza preliminare perchè imputata dei reati di spaccio di stupefacenti e partecipazione ad associazione per delinquere dedita allo spaccio. In esito a giudizio abbreviato il GUP l’aveva ritenuta responsabile del reato associativo, ma limitatamente all’ipotesi prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6, nonchè di quello di spaccio regolato dal comma 5 dell’art. 73; con separato provvedimento aveva di conseguenza sostituito la cautela carceraria con quella domiciliare.

Il Tribunale aveva ripristinato la carcerazione sulla base dell’osservazione del P.M., secondo la quale il terzo comma dell’art. 275 c.p.p., attesa la contestazione del reato associativo, imporrebbe quella carceraria come unica cautela adeguata a fronteggiate le esigenze cautelari.

La ricorrente deduce l’erroneità dell’assunto del Tribunale, perchè a suo avviso il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6 contempla ipotesi autonoma di reato non contemplata dalla norma, e pertanto non soggetta alla presunzione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3. 2.- Il ricorso è fondato, atteso quanto hanno disposto le Sezioni Unite con la sentenza Valastro del 23 giugno 2011, osservando che il richiamo fatto dall’art. 275 c.p.p., comma 3 al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 per il tramite dell’art. 51 c.p.p., comma 3 bis, non si estende al comma sesto della predetta norma, che regola ipotesi di reato autonoma inquadrabile, per espresso dettato normativo, nell’ambito della diversa fattispecie associativa di cui all’art. 416 c.p.p.. Il provvedimento impugnato va pertanto annullato senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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