T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 21-12-2011, n. 1074

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che, con atto introduttivo notificato il 7 aprile 2010 – depositato il successivo 20 – i ricorrenti impugnano l’ ordinanza n. 1/2010, prot. n. 1759 del 22 gennaio 2010 di adozione degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale necessari per assicurare la tutela della salute e dell’ambiente;

Considerato che, con motivi aggiunti, è stato impugnato il successivo provvedimento n. 13/2010 prot. n. 26948 del 28 ottobre 2010;

Considerato che: (a) pur richiamando gli esiti cautelari di cui all’ordinanza della Sezione n. 192 in data 29 aprile 2010, il provvedimento da ultimo citato presuppone una complessiva rivisitazione della vicenda quanto all’esistenza delle condizioni di esercizio del relativo potere; (b) una tale evenienza determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della domanda iniziale;

Vista l’ordinanza n. 111 del 24 febbraio 2011, con la quale la Sezione ha accolto la tutela cautelare anche con riferimento ai motivi aggiunti;

Considerato che, non può esser condivisa l’eccezione in rito posta dal resistente in quanto: (a) la successiva ordinanza n. 13/2010 prot. n. 26948 del 28 ottobre 2010, espressamente presuppone che "l’Ufficio notifiche del Comune di Anagni comunicava telefonicamente che il destinatario della notifica si rifiutava di ricevere l’ordinanza in quanto non più rappresentate legale;"; (b) la prima notifica non è efficace e non può ritenersi perfezionata ai sensi dell’articolo 138 c.p.c., perché il "rifiuto" rilevante ai sensi di detta norma è quello del destinatario dell’atto che nella vicenda non è più l’intestato legale rappresentante pro tempore, il quale legittimamente ha opposto la cessazione dalla carica;

Considerato che è fondato il primo motivo aggiunto perché: (a) è incontestata l’esistenza di un diritto di passaggio, ragion per cui non è da escludersi che l’abbandono dei rifiuti possa anche derivare dal comportamento – complessivamente inteso – dei titolari di detta posizione giuridica soggettiva l’elencazione dei quali, ove non ricostruibile in termini attuali rispetto all’originaria pronunzia del giudice ordinario, avrebbe potuto esser oggetto di ulteriore indagine istruttoria; (b) in relazione a tale aspetto, quindi all’accertamento dei richiesti presupposti, il comune procedente nel caso avrebbe potuto agevolmente acquisire ogni utile informazione da parte del Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato che ha rappresentato le molteplici iniziative della società interessata, alle quali è seguita "… attività di Polizia sfociata in sanzioni di tipo amministrativo alla normativa vigente (abbandono di rifiuti), negli anni 2005, 2007, 2008 e 2010…"(cfr. nota prot. n. 38 del 12 gennaio 2011); (c) stante i particolari effetti fissati dalla norma, la rappresentata esistenza di una situazione comunque rilevante, imponeva un maggior approfondimento istruttorio ai fini dell’imputazione della relativa responsabilità;

Considerato che la fondatezza del profilo di cui sopra, implica l’assorbimento di ogni altra censura;

Considerato che le spese di giudizio seguono, come per legge, la soccombenza per l’ammontare in dispositivo liquidato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile ed in parte lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ ordinanza n. 13/2010 prot. n. 26948 del 28 ottobre 2010.

Condanna il comune di Ferentino al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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