Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-07-2011) 16-11-2011, n. 42150

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- M.C. ricorre avverso l’ordinanza dell’11 gennaio 2011, con cui il Tribunale del Riesame di Napoli aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta nei suoi confronti da quel GIP il 13 dicembre 2010, per l’omicidio premeditato di V. G. detto J., aggravato anche ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, secondo l’ipotesi di accusa da lui consumato in concorso con S.S. (deceduto), S.P. e S. V. quali mandanti; D.L.B.A. quale istigatore e con lui materiale esecutore del delitto; E.C. quale "filatore" o "specchiettista", nonchè per la detenzione ed il porto delle armi usate nella circostanza.

La misura cautelare era stata emessa nel corso di più vaste indagini in relazione ad una serie di omicidi consumati tra il (OMISSIS), nell’ambito dell’aspra e sanguinosa contesa insorta tra i clan Sarno, Ponticelli e De Luca Bossa per il controllo del territorio di Cercola e San Sebastiano al Vesuvio.

L’adozione della cautela detentiva era stata fondata sulle chiamate in correità effettuate da S.P., C.C., S.V., nonchè sulle dichiarazioni di A.F., E.C. e D.V., ritenute dal Tribunale convergenti e reciprocamente riscontrate. Deduce il ricorrente con tre motivi, dei quali i primi due possono riassumersi nel primo punto che segue, la nullità del provvedimento per:

1) erronea applicazione dell’art. 309 c.p.p., commi 5 e 10, avendo il Tribunale ritenuto che l’omessa trasmissione dei verbali di interrogatorio dei propalanti, sulle cui dichiarazioni la misura cautelare era stata fondata, non aveva rilievo, essendo stato il loro contenuto riportato integralmente nell’ordinanza del GIP. Sostiene il ricorrente che tale interpretazione della norma processuale comporterebbe l’elusione del suo espresso dettato, impedendo tra l’altro il raffronto tra quanto era stato trascritto nel provvedimento cautelare ed il contenuto originale dei verbali;

2) violazione dell’art. 273 c.p.p., comma 1 bis in relazione all’art. 192 c.p.p., comma 3, per la contraddittoria ed illogica motivazione con cui era stata giustificata la valutazione alla stregua di gravi indizi di colpevolezza, delle dichiarazioni di cui s’è detto, ad onta delle discrasie ed antinomie fra quanto ciascun collaboratore di giustizia aveva riferito.

2.- I motivi di cui al punto 1) sono destituiti di fondamento. E’ ben vero infatti che l’art. 309 c.p.p., comma 5 impone la trasmissione al tribunale del riesame degli atti presentati dal P.M. a norma dell’art. 291 c.p.p., comma 1, pena la perdita di efficacia dell’ordinanza impositiva della misura coercitiva, ma la "ratio" della disposizione non attiene essenzialmente alla materialità dei documenti quanto piuttosto al loro contenuto; sicchè, quando questo risulti – è il caso di specie – "integralmente" inserito nell’ordinanza che ha disposto la misura cautelare personale, può ritenersi adempiuto l’obbligo di cui al citato art. 309 c.p.p., comma 5, essendo posta la difesa in condizione di prendere completa cognizione degli atti posti a base della misura restrittiva, in considerazione dell’integrale discovery prevista dall’art. 293 c.p.p., comma 3, di cui non lamenta l’omissione (Sez. 1, n. 2047 del 7 aprile 1998 – Gulino – Rv. 210783; Sez. 1 n. 39144 del 25 settembre 2003 – Vasienti – Rv 225798; Sez. 2 n. 21333 del 25 maggio 2005 – Storace – Rv 231619). Del resto il ricorrente si è limitato semplicemente ad addurre l’inconveniente, mentre avrebbe avuto l’onere di indicare quale parte delle dichiarazioni non fosse stata trascritta nella domanda cautelare e quale rilievo la sua conoscenza avrebbe potuto avere sulla sua strategia difensiva, non avendo rilievo i vizi di carattere meramente formale che non abbiano in concreto arrecato pregiudizio di sorta alla parte.

La censura di cui al punto 2) è inammissibile in quanto prospetta il riesame del merito, che in questa sede di legittimità è precluso se, come nel caso di specie, il provvedimento impugnato abbia dato conto delle ragioni della decisione con motivazione esaustiva. Il ricorso va pertanto rigettato, ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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