Cass. civ. Sez. V, Sent., 25-05-2012, n. 8338 Anagrafe tributaria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia promossa da Bibione Pineda s.p.a. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Venezia n. 36/3/2008 che, in parziale accoglimento del ricorso della società contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per Irpeg e Irap relative all’anno 2003, aveva ritenuto non applicabili le sanzioni. La CTR riteneva la insussistenza dei presupposti agevolativi di cui al D.L. n. 282 del 2002, art. 5 sexies – interclusione delle principali vie di accesso al territorio comunale, nonchè dei presupposti per l’applicabilità della L. n. 212 del 2000, art. 10, rilevando altresì che "l’applicazione dell’ordinario potere accertativo ex art. 41 bis prevede la legittima irrogazione delle relative sanzioni".

Il ricorso proposto si articola in quattro motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata.

Motivi della decisione

Con il primo motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la Società lamenta che la CTR avrebbe erroneamente applicato la disposizione di cui al D.L. n. 282 del 2002, art. 5 sexies, laddove ha ritenuto esistenti ordinanze sindacali di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale.

La censura è inammissibile. In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa – quale quella prospettata dalla ricorrente – è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Sez. U, Sentenza n. 10313 del 05/05/2006).

Con secondo motivo la ricorrente (sotto la intitolazione: L. 25 gennaio 2006, n. 29, art. 24: agevolazione usufruita legittimamente nei limiti del danno subito) assume che "diversamente da quanto sostiene il collegio" l’Ufficio "non aveva titolo per agire ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis" non essendo prevista sanzione alcuna per la mancata presentazione di attestazione con autoliquidazione negativa.

La censura è infondata. La 24 dicembre 2002, n. 282, art. 24, in attuazione della decisione n. 2005/315/CE della Commissione, del 20 ottobre 2004, interruppe il regime di aiuti a favore delle imprese che avevano realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002 (di cui al D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, art. 5- sexies, convertito, con modif., dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, (comma 1)), disponendo che i soggetti che avevano beneficiato di tali aiuti presentassero all’Agenzia delle Entrate una attestazione con gli elementi necessari per l’individuazione dell’aiuto illegittimamente fruito (comma 2), e provvedessero successivamente al versamento degli importi corrispondenti alle imposte non corrisposte per effetto del regime agevolativi, e dei relativi interessi (comma 3). Il comma 3 statuiva altresì che l’attestazione prevista al comma 2 è presentata anche nel caso di autoliquidazione negativa". Nei successivi commi 4 e 5 veniva infine disciplinata l’attività di controllo, propria dell’Agenzia delle Entrate, in ordine al corretto adempimento degli obblighi derivanti dall’articolo. Veniva così prevista un’attività di liquidazione e di controllo concretizzantesi: a) nelle attività di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, nell’applicabilità delle sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi, nonchè del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41-bis e successive modificazioni, in caso di mancato o insufficiente versamento (comma 4); b) nel recupero dell’importo dell’agevolazione dichiarata e dei relativi interessi, nel caso di mancata presentazione dell’attestazione (comma 5).

Nel caso in esame, l’applicazione delle sanzioni oggetto di causa discende dal disposto del comma 4 succitato, quale conseguenza del mancato versamento degli importi corrispondenti alle imposte non versate per effetto del regime agevolativo, come rilevasi dalla sentenza della CTR, laddove si da atto che "l’azione intrapresa dall’Ufficio nei confronti della società, considerato che la stessa non aveva presentato l’attestazione prevista e non aveva effettuato il versamento".

Con terzo motivo (con cui deduce: omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso) la ricorrente lamenta che la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi su un punto decisivo della controversia: "la correttezza ed esaustività della produzione documentale da parte della società a comprova dell’esistenza del danno subito".

La censura è inammissibile perchè la ricorrente non indica in maniera chiara e puntuale gli elementi utili perchè il giudice di legittimità – al fine di controllare la congruità del giudizio espresso dalla Corte Territoriale – sia in grado di avere la completa cognizione dell’asserita discrasia tra l’iter argomentativo della sentenza e le ragioni di contestazione sollevate in appello, non essendo consentito vagliare autonomamente in via interpretativa fonti o atti del processo non richiamati o trascritti nel corpo del ricorso.

Con quarto motivo (con cui deduce la contraddittoria motivazione in punto di chiarezza delle disposizioni applicate) la ricorrente assume la contraddittorietà della motivazione. La CTR avrebbe escluso l’applicabilità della L. n. 212 del 2000, art. 10, per la presenza di precise disposizioni legislative, compensando le spese tuttavia sul rilievo della "latitudine della norma, la sua particolarità e le difficoltà tecnico logistiche per la sua applicazione".

La censura è infondata in quanto la illegittimità dell’avviso di accertamento per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, è stata esclusa dalla CTR con diffusa motivazione circa l’insussistenza di un obbligo dell’Amministrazione nel comunicare le modifiche legislative, nonchè per "la presenza di precise disposizioni legislative", precisando che l’Ufficio, sulla base "delle novità emerse in materia di aiuti di stato" nel rispetto del preciso contenuto letterale della norma e dei termini decadenziali di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, ha legittimamente esercitato un potere conferitogli dalla legge rispettando la norma specifica sulle verifiche fiscali contenuta anche nello Statuto. Le ragioni poste a fondamento della decisione sul punto non risultano quindi sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della "ratio decidendi", e cioè l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione del motivo di appello.

La "latitudine della norma, la sua particolarità e le difficoltà tecnico logistiche per la sua applicazione" richiamate poi dalla CTR quali circostanze giustificative della compensazione delle spese non contrastano con le argomentazioni sopra riportate poichè non concretizzano "le obiettive condizione di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme alle quali la violazione si riferisce" che giustificano la possibilità di non applicare le sanzioni L. n. 212 del 2000, ex art. 10 (Sez. 5, Sentenza n. 7502 del 27/03/2009 ; Sez. 5, Sentenza n. 22890 del 25/10/2006).

Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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