T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-12-2011, n. 9979

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 15/07/0 e depositato il 27/08/10 L.A., L.B., F.F., F.A. e L.V. hanno impugnato i provvedimenti n. 6 e n. 7 del 26 maggio 2010 con cui il Comune di Mentana ha ordinato, ai sensi dell’art. 30 d.p.r. n. 380/01, la sospensione dei lavori ed il ripristino dello stato dei luoghi ivi indicati.

Il Comune di Mentana, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 18/09/10, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 4134/10 del 22 settembre 2010 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti.

All’udienza pubblica del 3 novembre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Deve, innanzi tutto, essere rilevato che L.A., con atto debitamente notificato alle altre parti processuali, ha dichiarato di rinunciare al giudizio.

Il Collegio, pertanto, prende atto di tale circostanza ed emette declaratoria in tal senso.

Per quanto concerne la posizione degli altri esponenti, il ricorso è fondato e merita accoglimento secondo quanto in prosieguo specificato.

Con la prima censura i ricorrenti prospettano la violazione dell’art. 7 l. n. 241/90 perché le ordinanze impugnate non sarebbero state precedute dalla comunicazione di avvio dei relativi procedimenti.

Il motivo è fondato.

Dall’esame degli atti di causa emerge che il Comune di Mentana non ha inviato agli interessati la comunicazione di avvio dei procedimenti perfezionatisi con l’adozione dei provvedimenti impugnati (la circostanza non è contestata dall’ente intimato) che, pertanto, debbono essere ritenuti illegittimi per violazione dell’art. 7 l. n. 241/90.

Né nella fattispecie risulta applicabile la preclusione giurisdizionale all’annullamento prevista dall’art. 21 octies comma 2° l. n. 241/90 in quanto dagli atti di causa non emerge la correttezza sostanziale dei provvedimenti impugnati richiesta, a tal fine, dalla disposizione in esame.

In quest’ottica deve essere evidenziato che con gli atti in esame il Comune di Mentana ha ritenuto di qualificare la fattispecie come lottizzazione abusiva applicando le sanzioni previste dall’art. 30 d.p.r. n. 380/01 e così "trasformando" (secondo quanto testualmente evidenziato nei provvedimenti impugnati) le precedenti ordinanze nn. 57/2005, 58/2005, 59/2005 e 60/2005 (impugnate davanti al TAR con ricorso n. 1185/06 R.G. respinto con sentenza n. 6086/09) con cui, ai sensi degli artt. 27 e 31 d.p.r. n. 380/01, aveva ordinato la sospensione dei lavori e la demolizione delle medesime opere, consistenti nella realizzazione di interventi in difformità dalle concessioni edilizie n. 243/1999 e n. 238/1999 e, precisamente, di porticati nonché di un parziale mutamento di destinazione d’uso ed ampliamento dei fabbricati assentiti.

Secondo quanto si evince dagli atti impugnati, l’irrogazione delle sanzioni ex art. 30 d.p.r. n. 380/2001 è stata disposta dal Comune di Mentana sulla base delle schede riassuntive redatte dal Corpo Forestale dello Stato nell’ambito del procedimento penale per il reato ex art. 44 comma 1° lettera c) d.p.r. n. 380/01 instaurato per il reato di lottizzazione abusiva in relazione ai medesimi fatti materiali per i quali era stata precedentemente esercitata l’azione penale sulla base dell’art. 44 comma 1° lettera b) del medesimo testo normativo (che sanziona la realizzazione di opere in assenza di permesso di costruire) nell’ambito di un giudizio definito dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 510/10 di assoluzione per prescrizione dopo la sentenza di condanna di primo grado emessa dal Tribunale di Tivoli in data 01/04/08.

La peculiarità della vicenda fattuale e giuridica ora descritta impedisce di ritenere acquisita agli atti la prova della correttezza sostanziale dei provvedimenti impugnati ed, in particolare, della legittimità della qualificazione della fattispecie edilizia ai sensi dell’art. 30 d.p.r. n. 380/01, operata dall’amministrazione nelle ordinanze repressive, potendosi, in alternativa, ipotizzare l’applicabilità dell’art. 31 del medesimo testo normativo.

In quest’ottica, deve essere innanzi tutto, valorizzata l’esistenza dei titoli edilizi abilitativi pregressi e delle domande di condono citate dal TAR nella sentenza n. 6086/2009 e dal Consiglio di Stato nell’ordinanza cautelare n. 815/2011 le quali ultime, avendo ad oggetto parte delle difformità contestate, avrebbero dovuto essere espressamente considerate nell’ambito dei procedimenti sanzionatori perfezionatisi con l’adozione degli atti impugnati.

Nello stesso senso, la necessità della gestione del procedimento secondo i canoni previsti dagli artt. 7 r ss. l. n. 241/90 è comprovata dalla particolare evoluzione della vicenda caratterizzata da una qualificazione della fattispecie ai sensi dell’art. 31 D.P.R. n. 380/01, originariamente operata dall’amministrazione comunale e dal P.M. ed avallata dai giudici penali di primo e secondo grado, e, poi, modificata, in relazione ai medesimi fatti materiali, nel senso dell’applicazione dell’art. 30 D.P.R. n. 380/01.

In particolare, le ragioni della modifica della disciplina edilizia applicata dall’amministrazione comunale avrebbe dovuto essere versate nel contraddittorio procedimentale (che è mancato) al fine di evidenziare quel "vulnus" alla riserva pubblica di pianificazione urbanistica (Cass. penale n. 9446/10; TAR Liguria n. 243/11) che costituisce lo specifico elemento che distingue l’art. 30 d.p.r. n. 380/01, richiamato nei provvedimenti impugnati, dal successivo art. 31 del medesimo testo normativo, anch’esso originariamente applicato, norma, quest’ultima, che presenta notevoli differenze, quanto a presupposti e regime sanzionatorio, rispetto alla fattispecie della lottizzazione abusiva.

L’impossibilità di ritenere, allo stato, per le ragioni evidenziate, corretti nel merito i provvedimenti impugnati induce il Tribunale ad accogliere la censura in esame e ad annullare le gravate ordinanze con salvezza degli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione, sulla base delle indicazioni provenienti dalla presente sentenza, riterrà di adottare nell’esercizio delle potestà di vigilanza e repressione ad essa riconosciute dalla normativa edilizia ed urbanistica vigente.

La peculiarità della vicenda di causa giustifica, ai sensi degli artt. 26 e 84 d. lgs. n. 104/2010 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti, ivi comprese quelle relative al rapporto giuridico processuale instauratosi tra il rinunciante e le altre parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) dà atto dell’intervenuta rinuncia di L.A.;

2) accoglie, per il resto, il ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione;

3) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *