Cass. civ. Sez. V, Sent., 25-05-2012, n. 8337 Plusvalenze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia promossa da G.K. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Bolzano n. 73/2/2008 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso dall’Agenzia delle Entrate per omesso versamento dell’imposta sulla plusvalenza e dell’Iva sulla compravendita di un appezzamento di terreno ritenuto edificabile dall’A.F.. La CTR riteneva che la norma di cui alla L.P. n. 13 del 1997, art. 107, comma 6 – che consente l’ampliamento degli impianti per la raccolta conservazione e lavorazione di prodotti agricoli locali esistenti nel verde agricolo e appartenenti a cooperative, nella misura strettamente necessaria per le esigenze della produzione locale – non fosse di per sè idonea a determinare la edificabilità dei suoli.

Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso il contribuente che ha proposto ricorso incidentale fondato su cinque motivi ed ha presentato memoria.

Motivi della decisione

Ai sensi dell’art. 335 c.p.c., vanno preliminarmente riuniti il ricorso principale e quello incidentale.

Con primo motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, comma 1, lett. B, e della L.P. n. 13 del 1987, art. 107, comma 6, in combinato disposto con il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3, lett. C), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3"), l’Agenzia delle Entrate assume che i Giudici d’appello avrebbero travisato e falsamente applicato il disposto della L.P. n. 13 del 1997, art. 107, laddove "limite posto dalla norma non può considerarsi idoneo ad assorbire la potenzialità dei terreni acquistati al dichiarato fine dell’ampliamento degli impianti".

Con secondo motivo (con cui deduce: "insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso nel giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5") l’Agenzia delle Entrate assume che la CTR non avrebbe preso in considerazione la delibera assembleare relativa all’ampliamento della sede della cooperativa.

Con terzo motivo (con cui deduce la insufficiente motivazione sotto altro profilo circa un fatto decisivo e controverso del giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’Agenzia assume che la decisione sarebbe priva di un riscontro argomentativo in ordine alla ritenuta assenza di destinazione edificatoria del terreno.

Con quarto motivo (con cui deduce la contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5) l’Agenzia lamenta che la CTR avrebbe contraddittoriamente escluso la vocazione edificatoria del bene, pur dopo aver rilevato la limitata vocazione edificatoria dell’area al fine dell’ampliamento degli impianti produttivi.

Le censure da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondate.

Ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. B), (già art. 81). Sono redditi diversi (…);

b) (…) in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.

Questa Corte, in tema di imposte sui redditi, ha affermato (Sez. 5, Sentenza n. 15282 del 10/06/2008), che le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, vanno individuate sulla base dell’interpretazione fornita dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, secondo cui un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Analoghi principi sono stati affermati in tema di IVA, ai fini del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2, comma 3, lett. c), (Sez. 5, Sentenza n. 20097 del 18/09/2009), nonchè in tema di ICI (Sez. 5, Sentenza n. 13135 del 28/05/2010). Quanto sopra, in considerazione dell’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica, sia sufficiente di per sè a far lievitare il valore venale dell’immobile.

Orbene, nel caso in esame, va rilevato che la Legge urbanistica provinciale Bolzano 11 agosto 1997, n. 13, art. 107, comma 6, dispone che: Gli impianti per la raccolta, conservazione e lavorazione di prodotti agricoli locali, esistenti nel verde agricolo e appartenenti a cooperative, possono essere ampliati nella misura strettamente necessaria per le esigenze della produzione locale. Tale norma, nel consentire alle società cooperative un ampliamento degli impianti "nella misura strettamente necessaria per le esigenze della produzione locale", comporta il riconoscimento dei legittimi presupposti per la utilizzabilità edificatoria dell’immobile oggetto di trasferimento da parte della cooperativa e, conseguentemente, per l’applicabilità del disposto del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67 comma 1 lett. B), (già art. 81), nonchè per l’imponibilità della cessione ai fini IVA. Quanto sopra ritenuto in ordine alla suscettibilità di utilizzabilità edificatoria del terreno comporta l’assorbimento del quinto motivo di ricorso con il quale l’Agenzia delle Entrate deduce Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, comma 1, lett. B e della L.P. n. 13 del 1987, art. 107, comma 6, in combinato disposto con il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3, lett. C), con la L. n. 10 del 1977, art. 9, lett. A), nonchè con la L. n. 153 del 1975, art. 12, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3).

Con primo motivo di ricorso incidentale (con cui deduce Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4 – per non essere stato dichiarato l’avversario appello inammissìbile per violazione dell’art. 342 c.p.c.) il G. assume che nell’atto di appello proposto dall’Agenzia sarebbe mancata la specificazione dei motivi di cui all’art. 342 c.p.c..

La censura è inammissibile in quanto priva di specifiche argomentazioni avverso la decisione impugnata che, sia pur sinteticamente, si è pronunciata sul punto, rigettando l’eccezione di inammissibilità dell’appello in quella sede formulata.

Con secondo motivo di ricorso incidentale (con cui deduce: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c., in combinazione con l’art. 329 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, per non essere stato rilevato il giudicato interno sull’accertamento di fatto del difetto, in concreto, della potenzialità edificatoria L.P. n. 13 del 1997, ex art. 107, comma 6) G.K. assume che la sentenza della CTR non avrebbe rilevato il giudicato formale interno sul punto di fatto affermato dal primo giudice e non oggetto di appello: sul terreno acquistato sarebbe stato realizzato solo un piazzale di deposito per cassoni da frutta.

La censura è infondata. La mancata impugnazione della sentenza della CTP laddove si da atto dell’avvenuta realizzazione di un piazzale per il deposito di cassoni non determina la formazione di un giudicato sulla potenzialità edificatoria del suolo poichè proprio tale realizzazione, in quanto modifica dello stato dei luoghi caratterizzata da stabilità, a prescindere dai materiali usati,conferma la utilizzabilità edificatoria dell’immobile.

Con terzo motivo di ricorso (con cui deduce l’omessa motivazione in ordine a una questione di fatto controversa e decisiva, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 – per aver omesso il giudice di appello di esaminare il fatto, obiettivamente documentato di difetto di concreta possibilità edificatoria) il G. lamenta che il giudice di appello avrebbe omesso l’esame del difetto di concreta possibilità edificatoria in capo alla cooperativa. La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza; stante la mancata trascrizione del capo dell’appello nel quale venne dedotta la circostanza in esame al giudice di appello, trascrizione necessaria affinchè il giudice di legittimità abbia la completa cognizione dell’asserita discrasia tra l’iter argomentativo della sentenza di secondo grado e ragioni di contestazione in appello, non essendo consentito vagliare autonomamente in via interpretativa fonti o atti del processo non richiamati o trascritti nel corpo del ricorso.

Con quarto motivo (con cui deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’onere della prova) il G. assume che la CTR avrebbe dovuto rigettare l’appello per difetto di prova della asserita edificabilità.

La censura è inammissibile perchè priva di specifiche argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità.

Con quinto motivo di ricorso incidentale il G. deduce; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4 – laddove il giudice di appello ha ritenuto legittima la compensazione delle spese di primo grado. La censura è inammissibile per carenza di interesse. Ed invero, la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti ed il rigetto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c. – non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, del ricorso proposto dal G. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), comporta la soccombenza del contribuente anche in ordine al giudizio di 1^ grado.

La natura della controversia e le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

la Corte, riuniti ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto da G.K. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), compensando tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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