T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-12-2011, n. 9978

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta il 01/12/06 e depositato l’11/12/06 R.B. ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 236 del 25 settembre 2006 con cui il Comune di Fiumicino ha ordinato la demolizione d’ufficio dell’opera ivi indicata e consistente nella realizzazione di un box in lamiera di mq. 15,00 circa.

Il Comune di Fiumicino, costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 04/01/07, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 135 del 9 gennaio 2007 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.

All’udienza pubblica del 17 novembre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

R.B. impugna la determinazione dirigenziale n. 236 del 25 settembre 2006 con cui il Comune di Fiumicino ha ordinato la demolizione d’ufficio dell’opera ivi indicata e consistente nella realizzazione di un box in lamiera di mq. 15,00 circa.

Con atto depositato il 28/11/11 il ricorrente ha dichiarato di avere conseguito la concessione in sanatoria n. 234/S/2009 del 30/06/09 avente ad oggetto anche l’opera contestata con il provvedimento impugnato come si evince dall’atto in esame (che fa esplicito riferimento ad un "locale accessorio adibito a garage") e dalla mancata contestazione della parte resistente.

Il rilascio della concessione in sanatoria per l’opera oggetto dell’ordinanza di demolizione precedentemente adottata comporta la perdita di efficacia di tale ultimo atto dovendosi ritenere, sulla base dei generali principi di logicità, economicità, coerenza ed imparzialità dell’azione amministrativa che il Comune intimato, sanando l’opera abusiva, abbia inequivocamente manifestato l’intento di non portare più ad esecuzione il provvedimento repressivo.

La sopravvenuta perdita di efficacia del provvedimento impugnato determina il venir meno dell’interesse posto dal ricorrente a fondamento della domanda caducatoria.

Ne consegue che deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

La peculiarità della vicenda oggetto di causa giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) dichiara l’improcedibilità del ricorso;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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