Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-07-2011) 16-11-2011, n. 42134

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 4 marzo 2010, per quanto di ragione del presente procedimento ha confermato la sentenza del GUP presso il Tribunale di Napoli del 30 aprile 2009 che aveva condannato D.R.D. per il reato di concorso in tentata estorsione pluriaggravata, anche dalla L. n. 152 del 1991, art. 7. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo dei propri difensori, i quali lamentano:

a) una erronea applicazione della legge penale ed una motivazione illogica in merito alla ricostruzione dei fatti per i quali venne pronunciata la condanna;

b) la mancata derubricazione del reato contestato in quello di favoreggiamento ex art. 379 c.p.;

c) una violazione di legge ed una omessa motivazione in merito all’esistenza dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7;

d) una carente motivazione sul punto della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all’art. 114 c.p. nonchè sulla quantificazione della pena ritenuta eccessiva.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è da accogliere.

2. Effettivamente, dalla lettura dell’impugnata sentenza non si desume, con tranquillante certezza, il ruolo svolto dall’odierno ricorrente nella fattispecie criminosa estorsiva in contestazione.

Il che assume rilievo non solo ai fini dell’affermazione della penale responsabilità ma, altresì, ai fini della concessione della chiesta attenuante di cui all’art. 114 c.p..

Questa Corte non può, infatti, esimersi dall’affermare la scarsa tenuta logica resa dalla Corte di Appello nella propria motivazione.

Invero, a fronte della espressione del convincimento circa la partecipazione del D.R. all’attività estorsiva e in posizione non defilata (v. pagina 9 della motivazione), di converso, la citata ricostruzione analitica dei fatti stessi (v. pagine 6 e 7 della motivazione) non chiarisce completamente la suddetta attività, svoltasi in due episodi in giorni diversi.

In particolare, dalle dichiarazioni rese dalla parte lesa Z., dalle affermazioni contenute nell’annotazione di servizio dell’Ispettore della Polizia di Stato D. e da quanto affermato dallo stesso Imputato D.R., così come riportate nella motivazione dalla Corte territoriale, non è ben chiara la presenza dell’imputato nella fase iniziale dell’attività estorsiva nella mattina del 29 aprile 2008.

La Corte di Appello afferma di non avere dubbi che il D.R. fosse sin dal primo momento l’emissario della richiesta estorsiva mentre questo Collegio osserva come il ragionamento della Corte territoriale non sia tale da confortare una certezza di conclusione assunta al di là di ogni ragionevole dubbio, ex art. 533 c.p.p., comma 1.

Invero, nella evidenziazione della fase iniziale non viene mai fatto il nome dell’odierno ricorrente (v. pagina 6 della motivazione) ma solo una descrizione fisica di un "uomo di sesso maschile (!) di circa 55 anni … presentatosi come dipendente comunale addetto alla manutenzione del locale cimitero" e successivamente non si dà conto della corrispondenza del D.R. alla descrizione.

Nel secondo episodio sembrano presenti i soli coimputati P. e T. mentre del D.R. si riferisce solo dell’avvenuto arresto presto la propria abitazione.

In sostanza, non appare ben chiaro il ruolo del D.R., che dovrà essere sufficientemente e logicamente chiarito anche ai fini del chiesto inquadramento in una diversa fattispecie ovvero dell’applicazione della chiesta attenuante concorsuale.

3. Il ricorso va, pertanto, accolto e l’impugnata sentenza annullata con rinvio, per un nuovo esame che si conformi a quanto dianzi evidenziato, ad altra Sezione della medesima Corte di Appello.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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