T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-12-2011, n. 9977

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Sig.ra B. è proprietaria di un appartamento ubicato in Roma, via Ascoli Piceno n. 17, contraddistinto in catasto al foglio 622, part. 300, sub 503, dalla stessa acquistato nel 2006, derivante da una più ampia un’unità immobiliare, per il cui frazionamento, cambio di destinazione d’uso da magazzino ad abitazione ed ampliamento la dante causa ha dichiarato di aver presentato domande di condono edilizio in data 9.12.2004, assunte al prot. ai nn. 00/554324, 00/554348 e 00/554275.

Nel corso del sopralluogo eseguito in data 5.7.2006 da personale della Polizia municipale in detto appartamento, avente la superficie di 40 mq e l’altezza utile di 4,40 m circa, è stata rinvenuta un’area soppalcata di 35 mq circa, posta a quota di 2,20 m dal pavimento, mentre nel successivo sopralluogo effettuato l’11.7.2006, l’area soppalcata è risultata completamente demolita, rimanendo in essere unicamente le tramezzature realizzate al di sotto di tale area soppalcata.

Con nota prot. n. 35934/06, in data 18.7.2006 è stata data comunicazione di avvio del procedimento.

In data 10.10.2006 è stata presentata una D.I.A. ex art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 per sanare le opere residue.

Con determinazione dirigenziale 11.10.2006, n. 1917, è stata ingiunta la demolizione, ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001.

Detto menzionato provvedimento è stato gravato con il presente ricorso, unitamente al rapporto della Polizia municipale del 18.7.2006.

I motivi di diritto dedotti sono i seguenti:

1) eccesso di potere sotto i profili della manifesta illogicità, dell’incoerenza dell’azione amministrativa, della contraddittorietà tra atti della stessa pubblica amministrazione e dell’ingiustizia palese – violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 e 22 del d.P.R. n. 380/2001: il provvedimento sarebbe illogico in quanto gli stessi verbalizzanti darebbero atto che il soppalco è già stato rimosso spontaneamente, rimanendo in piedi solo i tramezzi interni, serviti per appoggiarvi il solaio del soppalco stesso, attività non abbisognevole di alcun titolo edilizio, ed inoltre ad abundantiam la ricorrente avrebbe presentato una denuncia di inizio attività poco prima della sua adozione e peraltro le opere assoggettate a D.I.A. a sanatoria sarebbero sanzionabili solo con sanzione pecuniaria;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 37 del d.P.R. 6.6.2001, n. 380 – eccesso di potere per travisamento dei fatti, omessa istruttoria, violazione dei principi di efficacia e trasparenza dell’azione della P.A.: l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto dapprima esaminare la legittimità della D.I.A., presentata precedentemente all’emanazione della determina impugnata, e, solo ove l’avesse ritenuta inammissibile, avrebbe potuto adottare un ordine di demolizione.

Si è costituito in giudizio il Comune di Roma.

Con ordinanza 9.1.2007, n. 133, è stata accolta la domanda cautelare proposta in via incidentale.

Il predetto Ente comunale ha depositato documentazione in vista della pubblica udienza del 17.11.2011, nella quale il ricorso è stato introitato per la decisione.

Motivi della decisione

1 – Con il ricorso in esame si impugnano il provvedimento demolitorio, adottato ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001, in relazione ad opere eseguite nell’unità immobiliare di proprietà della ricorrente, ed il presupposto rapporto della Polizia municipale, ivi menzionato.

2 – L’atto richiamato in ultimo, che espleta una funzione di mero accertamento dei fatti, è evidentemente atto endoprocedimentale ed è privo di portata lesiva, per cui la relativa impugnativa è inammissibile, per carenza di interesse.

3 – Quanto al provvedimento citato, gravato in via principale, il ricorso è invece fondato e va accolto.

4 – Deve in proposito considerarsi che, come è stato correttamente rilevato dalla parte ricorrente, essendo nelle more, tra un sopralluogo e l’altro eseguito dalla Polizia municipale prima della sua emanazione, intervenuta la demolizione del soppalco in precedenza realizzato, le uniche opere esistenti al momento dell’irrogazione della sanzione demolitoria de qua erano i tramezzi.

Essi vanno qualificati come intervento di manutenzione straordinaria, secondo la definizione contenuta nell’art. 3, comma 1, lett. b), del menzionato d.P.R. n. 380/2001, e, pertanto, in base alla normativa vigente al momento in cui è stata adottata l’ordinanza qui impugnata, per la loro realizzazione era richiesta la denuncia di inizio attività semplice, per la cui assenza può comminarsi unicamente la sanzione pecuniaria e non già quella demolitoria di cui all’art. 33 del medesimo decreto, riferibile diversamente agli interventi di ristrutturazione pesante, per i quali ancora oggi si prescrive alternativamente il permesso di costruire o la cd. D.I.A. pesante.

È, perciò, evidente la violazione di legge, relativamente proprio alle disposizioni del T.U. in materia di edilizia indicate da parte ricorrente (artt. 3 – definizioni, 10 – intereventi edilizi soggetti a permesso di costruire, 22 – interventi sottoposti a D.I.A., e 37 – interventi realizzati in assenza o in difformità da D.I.A.).

5 – Deve poi precisarsi che poco prima che fosse emesso il provvedimento impugnato, in riferimento alle uniche opere rimaste, vale a dire ai tramezzi, era stata presentata una denuncia di inizio attività in sanatoria ex art. 37 del richiamato d.P.R..

Ne consegue che, anche per quanto in ultimo evidenziato, il provvedimento impugnato è viziato altresì da eccesso di potere, sotto forma di travisamento dei fatti e di illogicità.

6 – In conclusione il ricorso è fondato e va accolto, con riguardo al provvedimento di demolizione, con conseguente suo annullamento, mentre è inammissibile, per carenza di interesse, con riferimento al rapporto della Polizia municipale, dallo stesso presupposto.

7 – Per quanto concerne le spese, i diritti e gli onorari, essi seguono la soccombenza, ponendosi a carico dell’Amministrazione resistente, e vanno quantificati come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe in relazione alla determinazione dirigenziale n. 1917 dell’11 ottobre 2006, per l’effetto annullandola, e lo dichiara inammissibile, per carenza di interesse, con riguardo al rapporto della Polizia municipale del 18 luglio 2006.

Condanna il Comune resistente alle spese di giudizio, forfetariamente quantificate in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A., in favore della ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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