Cass. civ. Sez. V, Sent., 25-05-2012, n. 8335 Agevolazioni tributarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia promossa da N.M.M.M. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il parziale accoglimento dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Vicenza n. 105/5/2007 che aveva respinto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS). Con tale avviso venivano recuperate a tassazione a carico del N., quale socio unico della Eurotrading s.r.l., maggiori imposte non versate e irrogate sanzioni, per l’indebita deduzione di un credito d’imposta riguardante incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo di cui alla L. n. 383 del 2001, art. 4, nonchè per la mancata trasmissioni dell’attestazione e effettuazione del versamento di cui alla L. n. 29 del 2006, art. 24. In particolare l’ufficio escludeva che la società avesse subito danni o fosse stata pregiudicata da calamità naturali tali da legittimare la fruizione dei benefici di cui al D.L. n. 282 del 2002, art. 5 sexies. La CTR accoglieva l’appello proposto, relativo alla sola applicazione delle sanzioni, sul rilievo della sussistenza dei presupposti di cui al D.L. n. 282 del 2002, art. 5 sexies – interdizione al traffico di alcune delle vie di comunicazione ed accesso del territorio comunale; nonchè, relativamente alla mancata attestazione di cui alla L. n. 29 del 2006, per l’assenza di una speciale norma sanzionatoria.

Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Resiste con controricorso il contribuente che ha presentato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo (con cui deduce: "nullità della sentenza, vizio di ultrapetizione, violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4"), la ricorrente assume la nufità della sentenza perchè avrebbe accolto l’appello affermando la sussistenza dei presupposti per l’operatività dell’agevolazione in esame – la circostanza che le ordinanze sindacali riguardassero le principali vie di comunicazione – circostanza non dedotta da controparte nè in primo, nè in secondo grado.

La censura è inammissibile in quanto la questione risulta oggetto di espressa pronuncia da parte della CTP di Vicenza -laddove rigettò il ricorso del contribuente sul rilievo che "nel comune si sono verificati impedimenti limitati di circolazione …che comunque non hanno provocato danni concreti nè direttamente nè indirettamente alla società" – nonchè di esame da parte della CTR a seguito di ordinanza istruttoria del 27/4/2009 – con la quale si autorizzarono le parti a produrre idonea documentazione sul punto; e tale vizio non risulta dedotto in sede di appello da parte dell’Agenzia.

Con secondo motivo (con cui deduce la insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) la ricorrente assume la insufficiente motivazione laddove la CTR ha affermato che le ordinanze sindacali riguardavano le principali vie di comunicazione e di accesso al territorio comunale, senza specificare la fonte di tale convincimento; a tal fine non sarebbe invero sufficiente il mero richiamo alla "documentazione prodotta".

La censura è infondata in quanto la decisione risulta fondata sulla base delle ordinanze sindacali e sulla documentazione depositata dal contribuente a seguito dell’ordinanza istruttoria del 27/4/2009, ed il cui contenuto deve ritenersi conosciuto alla controparte, ritualmente costituita in sede di appello.

Con terzo motivo (con cui deduce: violazione e falsa applicazione del D.L. n. 282 del 2002, art. 5 sexies, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la ricorrente assume l’erroneità della decisione laddove la CTR afferma che, ai fini della spettanza dell’agevolazione, la norma non richiedesse la chiusura di tutte le principali vie di accesso.

La censura è infondata. Il D.L. n. 282 del 2002, art. 5 sexies, dispone:

1. A valere sulle maggiori entrate recate dal presente decreto, le disposizioni di cui alla L. 18 ottobre 2001, n. 383, art. 4, comma 1, sono prorogate fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con D.P.C.M. 29 ottobre 2002, del D.P.C.M. 31 ottobre 2002, del D.P.C.M. 8 novembre 2002 e del D.P.C.M. 29 novembre 2002 e nei quali sono state emanate, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale.

La volutas legis che traspare dalla normativa in questione risulta finalizzata a riconoscere le agevolazioni tributarie in parola alle sedi operative ubicate nei Comuni che, a seguito di eventi calamitosi, abbiano subito rilevanti limitazioni al traffico veicolare. Va in particolare osservato che il riferimento a "principali vie di accesso" è riferito "al territorio comunale" nel suo insieme, e non alle "vie di accesso al singolo insediamento produttivo, dovendo presumersi che una sede operativa risenta comunque di danni a seguito di ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie di accesso che interessino il territorio comunale nel suo complesso.

Conforme a tale interpretazione normativa è la decisione impugnata laddove la CTR esclude che la norma richieda "che tutte le principali vie di accesso fossero state chiuse e che la sede operativa dovesse aver subito danni diretti od impedimenti al suo accesso.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore del N., delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del N., delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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