Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-07-2011) 16-11-2011, n. 42133

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.L. ricorre avverso la sentenza dell’8 ottobre 2010, con cui il Tribunale di Perugia aveva confermato la condanna pronunciata a suo carico da quel giudice di pace per il reato di lesioni volontarie in danno di C.R., secondo l’ipotesi di accusa da lui colpita alla fronte con una testata. La penale responsabilità era stata affermata sulla base delle testimonianze acquisite, oltre che su quanto aveva denunciato la signora C..

Deduce il ricorrente l’erroneità delle valutazioni dei giudici del merito sia in ordine alla ricostruzione del fatto che alla valutazione delle prove, con conseguente difetto di motivazione sui punti suddetti.

Il ricorso è destituito di fondamento in quanto le carenze motivazioni dedotte dal ricorrente sono insussistenti. Il Tribunale ha provveduto infatti ad accurata e dettagliata disamina delle risultanze di causa, dando compiutamente conto delle valutazioni fatte delle deposizioni dei testimoni, tra i quali particolare rilievo assumono quelle dei poliziotti N. e R., intervenuti nell’immediatezza.

La sentenza impugnata spiega anche perchè non assumono rilievo le marginali contraddizioni in cui era incorsa la sola testimone E.F..

Il ricorso va pertanto rigettato, ma valga aggiungere che se il ricorrente intendesse invece sollecitare la revisione dello scrutinio delle prove che il Tribunale ha motivato nella sentenza impugnata, il ricorso sarebbe inammissibile, perchè in questa sede di legittimità il riesame del merito è precluso dalla ragionevolezza e compiutezza della motivazione del provvedimento oggetto della presente disamina.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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