Cass. civ. Sez. V, Sent., 25-05-2012, n. 8334 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società in epigrafe indicata ed i sigg.ri T.A., quale ex consigliere delegato, e C.M., quale legale rappresentante, impugnavano in sede giurisdizionale, con distinti ricorsi, gli avvisi di accertamento, relativi ad IVA, IRPEG ed IRAP dell’anno 2003, con i quali l’Agenzia Entrate di Viareggio recuperava a tassazione poste per le quali la società aveva indebitamente usufruito di speciali regimi agevolativi, ponendo in essere anche comportamenti fraudolenti.

L’adita CTP di Lucca, previa riunione dei ricorsi, li accoglieva, giusta decisione che, sull’appello dell’Agenzia Entrate, veniva confermata dalla CTR di Firenze.

I Giudici di appello, in particolare, ritenevano e dichiaravano che non sussistevano elementi certi e diretti idonei a provare che la società, nelle more del giudizio fallita, – avesse posto in essere operazioni inesistenti.

Con ricorso notificato il 17-22 marzo 2010, l’Agenzia Entrate ha chiesto la cassazione della decisione di appello, sulla base di tre mezzi.

Gli intimati, resistono, con distinti controricorsi, chiedendo che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.

Motivi della decisione

Come rilevato nella narrativa in fatto, i Giudici di appello hanno respinto il gravame dell’Agenzia Entrate, "principalmente per il fatto che l’Ufficio ha sostenuto la non spettanza del credito IVA vantato dalla CNT SPA e l’effettuazione da parte di essa di operazioni inesistenti, basandosi essenzialmente su elementi presuntivi, non risultando nel caso in specie accertamenti che provino elementi in modo certo e diretto".

In buona sostanza, gli elementi presuntivi offerti, non sono stati considerati idonei a dare la prova dell’esistenza di un accordo fraudolento.

L’Agenzia Entrate, con il primo motivo, censura l’impugnata sentenza per violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11 bis, rilevando l’erroneità della decisione e delle argomentazioni utilizzate per giustificarla.

Con il secondo e con il terzo mezzo, denuncia, sia la contraddittorietà della motivazione, sia pure l’insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi, per non essere stati indicati gli elementi e le ragioni in base ai quali le contestate operazioni erano a ritenersi reali, nonchè per non averne esaminato e valorizzato altri, in atti, evidenziati in corso di causa e riproposti in questa sede, idonei, in ipotesi, a giustificare una diversa decisione.

I mezzi, che avuto riguardo all’intima connessione vanno esaminati congiuntamente, sono fondati.

Costituisce, in vero, principio consolidato e condiviso, quello secondo cui "In tema di IVA, qualora l’Amministrazione contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, e fornisca attendibili riscontri indiziari sulla inesistenza delle operazioni fatturate, e1 onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo, altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili" (Cass. n. 12802/2011, n. 3419/2010, n. 19823/2009, n. 2847/2008, n. 1950/2007).

Nel caso, è pacifico che l’Amministrazione avesse fornito elementi per sostenere la fittizietà delle operazioni, quali: il livello minimo di capitalizzazione propria e di terzi; l’assenza di organizzazione, di mezzi e di personale; l’ottenimento ciononostante, di commesse di rilievo; la stipula di contratti di subappalto irregolari ed antieconomici; le strettissime interrelazioni societarie con i propri fornitori principali; elementi tutti che, valutati nel loro insieme, offrivano validi riscontri indiziari dell’inesistenza delle operazioni contabilizzate dalla società contribuente e che avrebbero dovuto indurre i Giudici di secondo grado, non già a ritenere raggiunta o meno la prova dei fatti allegati, bensì ad affermare, alla stregua del pacifico orientamento giurisprudenziale desumibile dalle richiamate pronunce, che, per l’effetto, l’onere di provare la realtà delle operazioni, incombeva sulla contribuente.

Ne conseguiva che la CTR, in presenza di attendibili riscontri indiziari sulla inesistenza delle operazioni, avrebbe dovuto verificare, alla stregua delle emergenze processuali, se la contribuente aveva fornito elementi probatori idonei a dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate.

Anche sotto il profilo motivazionale, la decisione non risulta in linea con principi desumibili da consolidato orientamento giurisprudenziale, non avendo esplicitato le ragioni ed indicato i concreti elementi, alla cui stregua dovevano essere ritenute reali le contestate operazioni ed inidonei a giustificare una diversa decisione gli elementi offerti dall’Agenzia.

Deve, dunque, ritenersi che i Giudici di appello siano incorsi in errore, posto che "ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logico e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento" (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).

Il ricorso, a diverse valutazioni non inducendo le argomentazioni svolte dai controricorrenti, va, quindi, accolto e, per l’effetto, va cassata l’impugnata decisione.

La causa va, quindi, rinviata ad altra sezione della CTR della Toscana, la quale procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito e sulle spese offrendo congrua motivazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Toscana.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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