Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-07-2011) 16-11-2011, n. 42132

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

V.M. ricorre avverso la sentenza del 12 ottobre 2010, con cui la corte di appello di Bari aveva confermato la condanna pronunciata a suo carico dal Tribunale di Trani -Sezione di Ruvo di Puglia – per il reato di lesioni volontarie in danno di I. P., secondo l’ipotesi di accusa da lei ferito al volto con oggetto appuntito, probabilmente un uncinetto.

Deduce la ricorrente l’inadeguatezza della motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto ed alla valutazione delle prove, aggiungendo che il reato sarebbe ormai prescritto. Il ricorso è inammissibile in quanto prospetta il riesame del merito, che in questa sede di legittimità è precluso se, come nel caso di specie, la sentenza impugnata abbia dato conto delle ragioni della decisione con motivazione ragionevole e condivisibile, comunque immune da vizi logici o contraddizioni.

A prescindere poi dalla considerazione che la declaratoria di inammissibilità rende frustranea l’eccezione, il reato non è prescritto dovendo tenersi conto di un periodo di sospensione del decorso del termine prescrizionale della durata di undici mesi e venti giorni.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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