Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-07-2011) 16-11-2011, n. 42131

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 12 luglio 2007 il giudice di pace di Latina dichiarava G.I.E. non punibile in ordine al reato di ingiurie in danno di P.C., per la reciprocità delle offese. Proponevano appello il Pubblico Ministero e la parte civile.

Il Tribunale di Latina dichiarava inammissibile l’impugnazione del Pubblico Ministero ed accoglieva invece quella della parte civile, condannando la G. alla pena della multa ed al risarcimento del danno, da liquidare in separato giudizio, in favore della parte civile.

Avverso detta sentenza la signora G. propone ricorso, deducendo la radicale erroneità del provvedimento, che non poteva pronunciare la condanna penale una volta dichiarato inammissibile l’appello del P.M..

Deduce anche difetto di motivazione in ordine all’esclusione dell’esimente di cui all’art. 599 c.p., nonchè contraddittorietà nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove. Il primo motivo di ricorso è fondato, atteso l’evidente errore in cui è incorso il Tribunale monocratico di Latina nel riformare la sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado, condannando l’imputata a sanzione penale, mentre l’appello era stato proposto solo agli effetti civili, nè poteva essere diversamente atteso il disposto dell’art. 576 c.p.p..

Nel caso di specie non poteva poi farsi ricorso al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 38, sia perchè la citazione a giudizio dell’imputata era avvenuta ai sensi dell’art. 20 e non dell’art. 21, sia e comunque perchè, quand’anche si fosse versato nella secondo ipotesi, come lo stesso Tribunale ha correttamente rilevato, l’appello del P.M. era inammissibile per il disposto dell’art. 36 D.Lgs. citato.

Il ricorso è invece infondato agli effetti civili, non avendo consistenza le censure della ricorrente, avendo il Tribunale motivato esaustivamente ed adeguatamente sia in ordine all’insussistenza dell’esimente della reciprocità delle ingiurie che alla ricostruzione del fatto, dando altresì compiutamente conto della valutazione delle prove.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni penali, che elimina.

Rigetta quanto agli effetti civili il ricorso e condanna la ricorrente alle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 1.200,00 per onorario, oltre accessori come per legge.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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