T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-12-2011, n. 9972

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso notificato all’Amministrazione della Giustizia in data 9 settembre 2011 e depositato il successivo 21 settembre 2009 il ricorrente espone che, dopo avere superato gli accertamenti psico attitudinali, ha preso parte alle prove scritte del concorso a 272 posti di Allievo Vice Ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria in data 25 novembre 2009, ma che, all’esito delle correzioni, egli risultava non ammesso, come da comunicazione del 7 luglio 2011.

Espone dunque che con raccomandata del 9 luglio successivo e con sollecito del 28 luglio chiedeva all’Amministrazione l’accesso a: "elaborati relativi alla prova scritta sostenuta dall’istante, verbali della commissione esaminatrice, in particolare dei verbali relativi alla predeterminazione dei criteri adottati ai fini della correzione, nonché del verbale relativo alla correzione della prova sostenuta".

Rappresenta che l’Amministrazione invece gli comunicava l’impossibilità di dar corso alla sua richiesta in quanto "ai sensi dell’art. 4, comma 1 lett. 3) del D.M. 25 gennaio 1996, n. 115 recante "Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero della Giustizia e dagli organi periferici sottratti al diritto di accesso" è sottratta all’accesso la documentazione attinente ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorso, fino all’esaurimento delle prove concorsuali. Ciò premesso si rappresenta, pertanto che sarà possibile soddisfare la richiesta di accesso agli atti alla conclusione della procedura in argomento previo pagamento dei relativi diritti…".

2. Al riguardo l’interessato oppone:

2.1. violazione degli articoli 10, 22 24 commi 6 e 7, 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; violazione dell’art. 12, comma 3 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

Il ricorrente lamenta che ha necessità di ottenere l’accesso ai propri elaborati scritti per curare e difendere i propri interessi, è inoltre titolare di un interesse differenziato e qualificato alla regolarità della procedura ed alla corretta valutazione del proprio elaborato, sicchè è altresì titolare di una situazione giuridicamente rilevante a prendere visione ed estrarre copia degli atti in questione. Il riferimento alla norma regolamentare interna del Ministero della Giustizia è illegittimo in quanto contrasta col Regolamento sui concorsi (d.P.R. n. 487/1994) che invece consente l’accesso agli atti del procedimento concorsuale senza frapporre limitazioni temporali. La fattispecie non rientra tra quelle per le quali l’art. 24 della L. n. 241/1990 prevede l’esclusione dall’accesso o il differimento. Non vi sono controinteressati che dalla istanza vedrebbero compromesso il loro diritto di accesso.

2.2. Violazione dell’art. 3 e dell’art. 25, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, omessa ed insufficiente motivazione, eccesso di potere.

2.2. Violazione dell’art. 3 e dell’art. 25, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, omessa ed insufficiente motivazione, eccesso di potere.

L’amministrazione ha omesso quali siano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche atte ad impedire l’accesso.

2.3. Eccesso di potere per violazione dei principi di logica, imparzialità trasparenza e ragionevolezza.

Il ricorrente lamenta che l’Amministrazione ha rinviato sine die la richiesta di accesso, ovvero fino all’approvazione degli atti concorsuali sino ad oggi non avvenuta con la conseguenza che ciò si traduce in un illegittimo ed arbitrario differimento sprovvisto di alcun termine.

3. Conclude chiedendo l’annullamento della nota in epigrafe indicata e che sia ordinato all’amministrazione l’esibizione della documentazione richiesta entro un termine non superiore a trenta giorni, dettando ove occorra le relative modalità.

4. L’Amministrazione si è costituita in giudizio.

5. Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 17 novembre 2011 alla quale il Collegio lo ha trovato fondato.

Va infatti accolta la prospettazione con la quale parte ricorrente rileva la violazione dell’art. 24 della Legge n. 241 del 1990, come modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15. La prima norma, nella versione vigente, recependo uno dei filoni giurisprudenziali in materia di accesso alle prove concorsuali, stabilisce che è escluso il diritto di accesso "d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi", escludendolo, dunque, quando in particolare l’accesso alle prove nei procedimenti selettivi riguardi documenti che, per il loro tenore, facciano riferimento a dati sensibili quali sono le informazioni di carattere psicoattitudinale relative a terzi.

Sotto questo profilo il Regolamento ministeriale di cui al D.M. 25 gennaio 1996, n. 115, stante il cui art. 4, comma 1 lett. e) è sottratta all’accesso la documentazione attinente ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorso, fino all’esaurimento delle prove concorsuali, appare superato dalla ridetta norma di cui all’art. 24, comma 1 lett. d) della legge n. 241 del 1990 e va ritenuto con essa incompatibile, in base al principio di gerarchia delle fonti che non consente ad una norma di rango inferiore quale è un regolamento di incidere sulla portata della norma di rango superiore, specie se la prima introduce criteri restrittivi, rispetto alla norma successiva primaria, successiva e generale.

Al riguardo la sezione in altra occasione, nella quale l’Amministrazione ha fatto applicazione del medesimo regolamento, ha osservato che "va anche rilevato che oramai le ipotesi di esclusione sono espressamente indicate dalla legge, al ridetto articolo 24, con la conseguenza che, a meno che il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria non abbia elaborato un proprio regolamento sull’accesso ai documenti con ipotesi di esclusione dell’accessibilità di categorie di documenti distinte o anche simili a quelle previste dalla norma generale, – ma l’Amministrazione nulla oppone al riguardo – il rifiuto formatosi" – nel caso il diniego esplicito – "sulla istanza del ricorrente è del tutto illegittimo" (TAR Lazio, sezione I quater 16 giugno 2010, n. 18193).

Va accolto anche il profilo mediante il quale l’interessato fa valere di essere titolare di una posizione qualificata e differenziata quale la necessità di tutelarsi in giudizio avverso l’esclusione dalle prove scritte, rappresentata dai documenti di cui chiede il rilascio della copia, alla quale altresì corrisponde una situazione giuridicamente rilevante ad essi collegata, quale è l’interesse, pure rappresentato in ricorso, ad ottenere una diversa valutazione degli elaborati. Tale osservazione comporta che la posizione rivestita in atto dal ricorrente presenti pure i requisiti di cui all’art. 22 della legge n. 241 del 1990 per fondare validamente la richiesta di accesso e cioè non si presenta indiretta, né futura e neppure astratta.

6. La disciplina della fattispecie è, dunque, recata dalla legge 241 del 1990 e s.m.i. con la conseguenza che la richiesta del ricorrente va accolta e con essa il ricorso e per l’effetto va ordinato al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria in persona del legale rappresentante p.t. il rilascio della documentazione indicata nella istanza ricevuta dall’Amministrazione in data 14 luglio 2011 entro il termine di trenta giorni, salvo l’onere del ricorrente di corrispondere diritti e spese di riproduzione.

7. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria in persona del legale rappresentante p.t. il rilascio della documentazione in motivazione indicata entro il termine di trenta giorni ai sensi dell’art. 116, comma 4 del d.lgs. n. 104 del 2010, salvo l’onere del ricorrente di corrispondere diritti e spese di riproduzione.

Condanna il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria al pagamento di Euro 500,00 per spese di giudizio a favore del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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