Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-07-2011) 16-11-2011, n. 42128

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di S. Angelo di Brolo assolveva M.V. dal reato di minacce a lui ascritto in danno di M.C..

Avverso la decisione anzidetta, il PM di Patti ha proposto ricorso difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.

Motivi della decisione

1. – Con unico motivo d’impugnazione il PM ricorrente si duole che il giudicante sia pervenuto alla pronuncia assolutoria non ritenendo attendibili le dichiarazioni della persona offesa, in ragione di pregresso contenzioso civile tra le stesse, utilizzando peraltro il contenuto della querela senza che la stessa persona offesa fosse stata sentita in dibattimento, essendo più volte rimasta assente, pur avendo ripetutamente fatto conoscere la sua volontà di ottenere la punizione del responsabile.

2. – La censura è senz’altro fondata e merita, pertanto, accoglimento.

Di tutta evidenza, infatti, è l’errore di giudizio che inficia la pronuncia in esame, che di fatto elude la consolidata regola di giudizio secondo cui le dichiarazioni accusatorie della persona offesa possono anche da sole sostenere un’affermazione di penale responsabilità, ove sottoposte ad un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva, non richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non v’è ragione di dubitare della loro attendibilità (cfr., tra le altre, Cass. sez. 3, 27.3.2003, n. 22848, rv. 225232).

Nel disattendere le anzidette dichiarazioni accusatorie il giudicante non solo ha fatto irrituale riferimento al contenuto della querela, in mancanza di esame dibattimentale del querelante, ma ha formulato il giudizio di inattendibilità sulla base del pregresso contenzioso civile tra le parti, valorizzando, illogicamente, una circostanza che, invece, avrebbe ben potuto essere considerata come ragione determinante della condotta illecita dell’imputato.

L’errore di giudizio comporta annullamento della sentenza impugnata, che va dichiarato nei termini di cui in dispositivo, perchè il competente giudice del rinvio proceda a nuovo esame, valutando adeguatamente le dichiarazioni di accusa della persona offesa, previo esame dibattimentale della stessa, eventualmente assicurato con l’uso delle forme prescritte dalla legge, stante la sua qualità di testimone.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Sant’Angelo di Brolo per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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