T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-12-2011, n. 9970

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nel corso del sopralluogo eseguito da agenti della Polizia municipale, su terreno distinto in catasto al foglio 50, particella 670, ricadente nel Parco regionale dei Castelli Romani, di proprietà del ricorrente, si è accertata la realizzazione di lavori di ampliamento di un manufatto.

Perciò, con ordinanza 29.6.2004, n. 124, prot. n. 14506, è stata disposta l’immediata sospensione dei lavori stessi.

Detto provvedimento è stato gravato col ricorso introduttivo in esame, nel quale sono stati dedotti i seguenti motivi di censura:

1) eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione e di istruttoria, nell’indicazione del bene, novità, illogicità e contraddittorietà, incomprensibilità ed intempestività, mancata sospensione del procedimento amministrativo: l’intervento contestato in parte sarebbe stato sanato ed in parte sarebbe suscettibile di domanda di condono edilizio di cui all’art. 32 del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.11.2003, n. 326, per il quale penderebbe il termine, con sospensione ex lege dei procedimenti amministrativi sanzionatori; inoltre l’ordinanza di sospensione dei lavori sarebbe funzionale a un’adeguata istruttoria ed invece si sarebbe erroneamente imboccata la strada della demolizione d’ufficio, senza peraltro considerare le conseguenze della stessa sulle altre parti dell’edificio, ed infine mancherebbe l’esatta individuazione del bene da demolire;

2) violazione di legge: difetto di motivazione ex art. 3 della legge n. 241/1990, errata applicazione degli artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380/2001, violazione dell’art. 32 del D.L. n. 269/2003: il difetto di motivazione integrerebbe pure la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, erronea sarebbe l’applicazione dell’art. 27, comma 3, del menzionato d.P.R. n. 380/2001, coesistendo la sospensione dei lavori con la previsione della demolizione d’ufficio; inoltre sarebbe stato violato l’art. 32 del D.L. n. 269/2003, che ha sospeso i procedimenti sanzionatori in pendenza del termine per la presentazione della domanda di condono edilizio.

Né il Comune di Rocca di Papa né il Parco regionale dei Castelli Romani né la Regione Lazio, regolarmente evocati in giudizio, si sono costituiti.

Successivamente, con provvedimento 22.9.2004, n. 211, prot. n. 20084, è stata ingiunta la demolizione dell’ampliamento contestato.

Esso è stato impugnato con i seguenti motivi aggiunti:

3) eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione e di istruttoria, nell’indicazione del bene, novità, illogicità e contraddittorietà, incomprensibilità ed intempestività, mancata sospensione del procedimento amministrativo: l’intervento contestato in parte sarebbe stato sanato ed in parte sarebbe suscettibile di domanda di condono edilizio di cui all’art. 32 del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.11.2003, n. 326, per il quale penderebbe il termine, con sospensione ex lege dei procedimenti amministrativi sanzionatori; inoltre mancherebbe l’esatta individuazione del bene da demolire ed infine inoltre l’ordinanza di demolizione, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, sarebbe in contrasto con quella di sospensione dei lavori, che invece fa riferimento all’art. 27, comma 2, del medesimo decreto, e tale ordinanza, ove fosse stata emanata ex art. 31, comma 5, del d.P.R. n. 380/2001, sarebbe intempestiva, perché presupporrebbe l’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione;

4) violazione di legge: difetto di motivazione ex art. 3 della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria e motivazione, errata applicazione dell’art. 31 e difetto di applicazione dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001, violazione dell’art. 32 del D.L. n. 269/2003: il difetto di motivazione e di istruttoria integrerebbe pure la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, erronea sarebbe l’applicazione del citato art. 31, sia in quanto nell’ordinanza di sospensione era stata preannunciata la procedura di cui all’art. 27, comma 2, sia ove essa fosse da considerare adottata ex comma 5 dell’art. 31, il che consegue invece all’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione; inoltre l’art. 31 sarebbe stato applicato senza considerare l’art. 33 del medesimo decreto.

Neppure con riguardo ai motivi aggiunti si sono costituite le parti intimate.

In data 6.10.2011 sono state depositate le copie delle domande di condono edilizio concernenti l’ampliamento de quo, presentate in data 9.12.2004, corredate dei bollettini attestanti il versamento degli oneri concessori e dell’oblazione.

Nella pubblica udienza del 17.11.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1 – Con il ricorso in esame, comprensivo di gravame introduttivo e di ricorso per motivi aggiunti, si censurano i provvedimenti individuati in epigrafe, recanti, rispettivamente, immediata sospensione dei lavori ed ingiunzione di demolizione, in relazione all’ampliamento di un manufatto ubicato in Rocca di Papa, via Focicchia, su terreno distinto in catasto al foglio 50, particella 670.

2 – Va dapprima disaminato il ricorso introduttivo, il quale è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

2.1 – In proposito, occorre richiamare l’art. 27, comma 3, del d.P.R. 6.6.2001, n. 380 e s.m.i., il quale statuisce che la sospensione dei lavori ha effetto fino all’adozione ed alla notifica dei provvedimenti definitivi sanzionatori, che deve avvenire "entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei lavori".

Ciò comporta che, una volta trascorsi 45 giorni dall’adozione del provvedimento di sospensione dei lavori, esso non produce più effetti.

2.2 – Deve rilevarsi che l’ordinanza gravata con il ricorso introduttivo in esame è stata notificata il 29.6.2004, mentre il ricorso stesso è stato notificato solo in data 27.8.2004, vale a dire oltre il suddetto termine.

2.3 – Pertanto la proposizione del gravame introduttivo è avvenuta quando ormai il ricorrente non poteva comunque subire alcun nocumento da quest’ultima e trarre alcun vantaggio dal suo eventuale accoglimento, il che comporta che il ricorso stesso, essendo mancante della necessaria condizione dell’azione dell’interesse a ricorrere, deve essere dichiarato inammissibile.

3 – Quanto al ricorso per motivi aggiunti, risulta fondata la censura con la quale si rileva che, nel momento in cui è stata adottata l’ordinanza qui gravata, pendeva il termine per presentare domanda di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 24.11.2003, n. 326.

Deve rammentarsi al riguardo che il comma 25 della richiamata disposizione normativa prevede espressamente l’applicabilità, per le opere ultimate entro il 31.3.2003, dei Capi IV e V della legge 28.2.1985, n. 47.

Orbene, ai sensi dell’art. 44 della legge menzionata in ultimo, fino alla scadenza dei termini fissati per la presentazione della domanda di condono, sono sospesi, tra gli altri, i procedimenti amministrativi tesi all’irrogazione delle sanzioni riferite ad abusi edilizi.

La ratio è quella di impedire che si venga a determinare una situazione come quella in esame, in cui, in pendenza del termine de quo, sia comminata una sanzione edilizia e poi, in relazione al medesimo abuso, sia presentata l’istanza di condono, che il Comune territorialmente competente è tenuto ad esaminare. Al riguardo deve rimarcarsi che nell’atto di ricorso si contesta l’assunto secondo cui i lavori sarebbero in fase di esecuzione, atteso che essi si sarebbero completati alla data del 31.3.2003.

3.1 – Con riguardo al condono previsto dal richiamato D.L. n. 269/2003, il termine per la domanda era fissato inizialmente al 31.3.2004 e poi spostato al 10.12.2004; pertanto, fino a tale data, la suddetta disposizione impediva alle Amministrazioni comunali di comminare sanzioni edilizie.

4 – Deve concludersi che il ricorso per motivi aggiunti è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento gravato, potendo assorbirsi i motivi di doglianza che non hanno costituito precipuo oggetto della presente disamina.

5 – Per quanto concerne le spese, i diritti e gli onorari, se ne deve disporre l’irripetibilità, ravvisandosi i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti, tenuto conto della circostanza che l’accoglimento è riferito a vizi di natura procedurale, e rilevando, tuttavia, la mancata costituzione delle parti intimate.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il gravame introduttivo in epigrafe ed accoglie il ricorso per motivi aggiunti, per l’effetto, annullando il provvedimento con lo stesso impugnato.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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