Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-07-2011) 16-11-2011, n. 42126

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del 7 luglio 2008 del Tribunale di Cosenza, dichiarava non doversi procedere nei confronti di R. R. perchè i reati di lesioni e minacce a lui ascritti erano estinti per intervenuta prescrizione; confermando le statuizioni civili.

Avverso la pronuncia anzidetta, il R. ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnazione parte ricorrente lamenta violazione dell’art. 578 c.p.p. in riferimento all’art. 129 c.p.p., comma 2; nonchè carenza od insufficienza di motivazione.

Si duole, al riguardo, che sia stata confermata la condanna al risarcimento del danno in assenza di valida motivazione sulle ragioni della ribadita responsabilità di esso ricorrente ai soli fini delle statuizioni civili.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 533 e 530 c.p.p. in riferimento all’art. 129 c.p.p., sul rilievo che la responsabilità penale, presupposto della ribadita responsabilità agli effetti civili, era stata affermata in mancanza di idonei elementi di prova oltre il ragionevole dubbio.

In particolare, il relativo giudizio si era fondato sulle sole dichiarazioni della persona offesa e di una persona estranea che non aveva assistito ai fatti.

2. – Preliminarmente, deve essere disattesa la nota del difensore di parte civile, che ha chiesto la liquidazione in suo favore delle spese processuali.

Ed invero, il difensore istante non è legittimato ad interloquire nel presente giudizio, non risultando iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti in cassazione.

Nel merito dell’impugnazione, è immediato il rilievo di manifesta infondatezza.

Non merita, infatti, censura alcuna la motivazione della sentenza impugnata che ha fatto luogo alla declaratoria di estinzione dopo aver preso atto dell’insussistenza di più favorevoli cause di proscioglimento nel merito.

Tale apprezzamento, in quanto adeguatamente argomentato, si sottrae al sindacato di legittimità, non risultando, effettivamente, l’evidenza di cause siffatte, tanto più alla luce delle puntuali motivazioni della sentenza di primo grado a sostegno del giudizio di colpevolezza.

Risulta, peraltro, palesemente infondata la censura relativa alla conferma delle statuizioni civile, nella logica corretta dell’art. 578 c.p.p.. Ed infatti, il giudice di appello ha, correttamente, valutato, sia pure ai soli fini delle statuizioni civili, il profilo della responsabilità, come fatto generatore dei danni lamentati dalla persona offesa.

3. – Per quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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