T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-12-2011, n. 9969

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nel corso del sopralluogo eseguito da agenti della Polizia municipale, su terreno distinto in catasto al foglio 20, particella 5/parte, ricadente nel Parco regionale dei Castelli Romani, di proprietà del ricorrente, si sono accertate la chiusura su tre lati di un portico, contiguo ad un immobile oggetto di domanda di condono edilizio, e l’apertura di tre finestre senza infissi.

Perciò, dapprima, con ordinanza 24.2.2004, n. 27, prot. n. 4348, è stata disposta l’immediata sospensione dei lavori e successivamente, con provvedimento 18.8.2004, n. 167, prot. n. 18119, ne è stata ingiunta la demolizione.

L’ordinanza richiamata in ultimo e, quale atto connesso, altresì l’ordinanza di sospensione dei lavori, sono state impugnate in questa sede per i seguenti motivi di censura:

1) eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione e di istruttoria, nell’indicazione del bene, novità, illogicità e contraddittorietà, incomprensibilità ed intempestività, mancata sospensione del procedimento amministrativo: preliminarmente le opere contestate risalirebbero all’epoca in cui è stato costruito l’immobile contiguo e potrebbero avvalersi del condono di cui all’art. 32 del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.11.2003, n. 326, per il quale penderebbe il termine, con sospensione ex lege dei procedimenti amministrativi sanzionatori; inoltre l’ordinanza di demolizione, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, sarebbe in contrasto con quella di sospensione dei lavori, che invece fa riferimento all’art. 27, comma 2, del medesimo decreto, ed ivi mancherebbe l’esatta individuazione del bene da demolire e tale ordinanza, ove fosse stata emanata ex art. 31, comma 5, del d.P.R. n. 380/2001, sarebbe intempestiva, perché presupporrebbe l’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione;

2) violazione di legge: difetto di motivazione ex art. 3 della legge n. 241/1990, errata applicazione degli artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380/2001, violazione dell’art. 32 del D.L. n. 269/2003: il difetto di motivazione integrerebbe pure la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, erronea sarebbe l’applicazione dell’art. 27, comma 3, del menzionato d.P.R. n. 380/2001, in relazione all’ordinanza di sospensione dei lavori, per opere già completate, ed erronea sarebbe anche l’applicazione del citato art. 31, sia in quanto nell’ordinanza di sospensione era stata preannunciata la procedura di cui all’art. 27, comma 2, sia ove essa fosse da considerare adottata ex comma 5 dell’art. 31, il che invece consegue all’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione; inoltre sarebbe stato violato l’art. 32 del D.L. n. 269/2003, che ha sospeso i procedimenti sanzionatori in pendenza del termine per la presentazione della domanda di condono edilizio.

Né il Comune di Rocca di Papa né il Parco regionale dei Castelli Romani, regolarmente evocati in giudizio, si sono costituiti.

Nella pubblica udienza del 17.11.2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.

Motivi della decisione

1 – Con il ricorso in esame si censura in via principale il provvedimento del Comune di Rocca di Papa 18.8.2004, n. 167, prot. n. 18119, recante ingiunzione di demolizione, in relazione alla chiusura di tre lati di un portico, contiguo ad un manufatto oggetto di domanda di condono edilizio, ed a 3 aperture, realizzate su terreno distinto in catasto al foglio 20, particella 5/parte, ricadente nel Parco dei Castelli Romani.

2 – Risulta fondata la censura con la quale si rileva che, nel momento in cui è stata adottata l’ordinanza qui gravata, pendeva il termine per presentare domanda di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 24.11.2003, n. 326.

Deve rammentarsi al riguardo che il comma 25 della richiamata disposizione normativa prevede espressamente l’applicabilità, per le opere ultimate entro il 31.3.2003, dei Capi IV e V della legge 28.2.1985, n. 47.

Orbene, ai sensi dell’art. 44 della legge menzionata in ultimo, fino alla scadenza dei termini fissati per la presentazione della domanda di condono, sono sospesi, tra gli altri, i procedimenti amministrativi tesi all’irrogazione delle sanzioni riferite ad abusi edilizi.

La ratio è quella di impedire che si venga a determinare una situazione in cui, in pendenza del termine de quo, sia comminata una sanzione edilizia e poi, in relazione al medesimo abuso, sia presentata l’istanza di condono, che il Comune territorialmente competente è tenuto ad esaminare. Al riguardo deve rimarcarsi che nell’atto di ricorso si contesta l’assunto secondo cui i lavori sarebbero in fase di esecuzione, atteso che essi si sarebbero completati alla data del 31.3.2003 e mancherebbero solo gli infissi alle aperture sanzionate.

2.1 – Con riguardo al condono previsto dal richiamato D.L. n. 269/2003, il termine per la domanda era fissato inizialmente al 31.3.2004 e poi spostato al 10.12.2004; pertanto, fino a tale data, la suddetta disposizione impediva alle Amministrazioni comunali di comminare sanzioni edilizie.

3 – Pertanto l’impugnativa proposta avverso il provvedimento demolitorio è fondata e va accolta, con conseguente annullamento del provvedimento stesso, potendo assorbirsi i motivi di doglianza che non hanno costituito precipuo oggetto della presente disamina.

4 – Passando al gravame concernente l’ordinanza di sospensione dei lavori 24.2.2004, n. 27, prot. n. 4348, individuata quale atto connesso al predetto provvedimento impugnato in via principale, se ne deve dichiarare l’inammissibilità, per difetto di interesse.

4.1 – In proposito, occorre richiamare l’art. 27, comma 3, del d.P.R. 6.6.2001, n. 380 e s.m.i., il quale statuisce che la sospensione dei lavori ha effetto fino all’adozione ed alla notifica dei provvedimenti definitivi sanzionatori, che deve avvenire "entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei lavori".

Ciò comporta che, una volta trascorsi 45 giorni dall’adozione del provvedimento di sospensione dei lavori, esso non produce più effetti.

4.2 – Deve rilevarsi che l’ordinanza di sospensione lavori gravata con il ricorso in esame è stata notificata il 2.3.2004, mentre il ricorso stesso è stato notificato solo in data 21.10.2004, vale a dire oltre il suddetto termine.

4.3 – Pertanto la proposizione dell’impugnativa in esame è avvenuta quando ormai il ricorrente non poteva comunque subire alcun nocumento dalla predetta ordinanza e trarre alcun vantaggio dal suo eventuale accoglimento, il che comporta che il ricorso stesso, per la parte riferita a tale provvedimento, essendo mancante della necessaria condizione dell’azione dell’interesse a ricorrere, deve essere dichiarato inammissibile.

5 – Per quanto concerne le spese, i diritti e gli onorari, se ne deve disporre l’irripetibilità, ravvisandosi i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti, tenuto conto della circostanza che l’accoglimento del gravame principale è riferito a vizi di natura procedurale, e rilevando, tuttavia, la mancata costituzione delle parti intimate.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe proposto avverso il provvedimento 18.8.2004, n. 167, prot. n. 18119, per l’effetto, annullandolo, e dichiara inammissibile l’impugnativa concernente il provvedimento 24.2.2004, n. 27, prot. n. 4348.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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