Cass. civ. Sez. V, Sent., 25-05-2012, n. 8327

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata l’illegittimità dell’avviso di accertamento con cui è stata negata a L.M., esercente attività di commercio e riparazione di motocicli, la detrazione dell’IVA sull’acquisto di due immobili in quanto operazione ritenuta non inerente all’attività d’impresa (con particolare riferimento ad uno dei due immobili, subito concesso in comodato ad una società – ML Moto s.n.c. – di cui il L. era amministratore e legale rappresentante).

2. Il contribuente resiste con controricorso.

3. Il Collegio delibera di adottare una motivazione semplificata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso, con i cui due motivi è denunciata, rispettivamente, l’insufficienza della motivazione e la violazione della normativa in tema di detraibilità dell’IVA ( D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 e art. 17 della sesta direttiva del 17 maggio 1977, 77/388/CEE), sotto il profilo della inerenza dei beni acquistati all’attività d’impresa, è infondato.

Il giudice a quo, infatti, ha accertato la sussistenza del detto requisito, ritenendo gli immobili acquistati (anche quello concesso in comodato) "direttamente strumentali all’attività propria del contribuente", avendo questi "fornito prove idonee ad evidenziare l’effettiva connessione dell’acquisto con l’espletamento dell’attività imprenditoriale" e "dimostrato la sussistenza di circostanze in virtù delle quali l’acquisto stesso potesse essere ritenuto prodromico all’espletamento effettivo di attività consentite dal patto sociale, anche nella considerazione che gli immobili in questione, catastalmente classificati in C1, dovevano essere ritenuti, per loro specifica caratteristica, beni strumentali per natura non potendo essere suscettibili di diversa utilizzazione".

Trattasi di motivazione congrua ed esente da vizi giuridici (cfr., sulla nozione di inerenza, ex plurimis, Cass. nn. 3518 del 2006, 16730 del 2007, 7808 del 2008), a fronte della quale le censure della ricorrente si rivelano generiche e tendenti in sostanza ad una rivalutazione dei fatti.

2. La peculiarità della vicenda induce a disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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