T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-12-2011, n. 9968

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta il 15/11/06 e depositato il 12/12/06 B.P. ha impugnato il provvedimento n. 26 del 16 agosto 2006 con cui il Comune di Fonte Nuova ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate.

Il Comune di Fonte Nuova, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 09/01/07, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Gli altri soggetti intimati non si sono costituiti in giudizio.

Con ordinanza n. 137/2007 del 09/01/07 il Tribunale ha parzialmente accolto l’istanza cautelare presentata dal ricorrente.

All’udienza pubblica del 17 novembre 2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

B.P. impugna il provvedimento n. 26 del 16 agosto 2006 con cui il Comune di Fonte Nuova ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate e consistenti nella realizzazione, in difformità dal permesso di costruire n. 9 del 10 febbraio 2003, di un mutamento di destinazione d’uso al piano interrato da cantina e garage ad abitazione per 350,00 mq. attraverso opere (bagno, camini, impianti e condizionatori), di un mutamento di destinazione d’uso al piano terra da ufficio ad abitazione per 50,00 mq., di un mutamento di destinazione d’uso al piano servizi da "volumi tecnici – cassoni" ad abitazione per mq. 201,00 e di una chiusura parziale di un portico al piano terra con ampliamento della superficie ad uso abitativo per mq. 20,00.

Con la prima censura il ricorrente prospetta la violazione dell’art. 7 l. n. 241/90 in quanto il Comune di Fonte Nuova non avrebbe comunicato l’avviso di avvio del procedimento culminato con l’adozione dell’atto impugnato.

Il motivo è infondato.

Ed, infatti, il vizio dedotto dal ricorrente, per la sua natura procedimentale, è inidoneo a comportare, secondo quanto previsto dall’art. 21 octies comma 2° l. n. 241/90, l’annullamento giurisdizionale dell’atto impugnato stante la natura vincolata e la correttezza sostanziale dello stesso.

Con riferimento a tale ultimo profilo è da rilevare che la gravata ordinanza di demolizione sanziona una serie di illeciti edilizi che sono stati correttamente qualificati come interventi realizzati in difformità essenziale rispetto al titolo abilitativo (permesso di costruire n. 9 del 10 febbraio 2003) ai sensi degli artt. 31 e 32 d.p.r. n. 380/01 e degli artt. 8 l. r. n. 36/87 (applicabile "ratione temporis" alla fattispecie) e 15 e 17 l. r. n. 15/08.

In quest’ottica è agevole rilevare come l’ampliamento della volumetria di circa 20,00, realizzato attraverso la chiusura del portico, costituisce, di per sé solo, una difformità essenziale, secondo quanto espressamente previsto dagli artt. 8 lettera c) l. r. n. 36/87 e 17 comma 1° lettera c) l. r. n. 15/08, in quanto comporta un aumento di superficie superiore al due per cento della superficie lorda complessiva autorizzata e pari a mq. 279,80 (secondo quanto risulta dalla consulenza di parte del 06/11/06 allegata all’atto introduttivo).

Alla stessa conclusione deve pervenirsi per le contestate modifiche di destinazione d’uso che, per la loro entità e l’aumento del carico urbanistico alle stesse correlato, avrebbero dovuto essere assentite con permesso di costruire e, pertanto, costituiscono difformità essenziali secondo quanto previsto dagli artt. 31 e 32 lettera a) d.p.r. n. 380/01 nonché 8 lettere a) e b) l. r. n. 36/87 e 17 lettere a) e b) l. r. n. 15/08.

La qualificazione delle opere come difformità essenziali rispetto al permesso di costruire giustifica la sanzione demolitoria ex art. 31 d.p.r. n. 380/01 irrogata con il provvedimento impugnato che, per altro, non può ritenersi illegittimo per la mancata indicazione delle unità immobiliari ove sono stati realizzati gli abusi dal momento che la corretta individuazione dell’edificio e dei piani consentono all’interessato di comprendere appieno la portata del provvedimento come, del resto, si evince dal contenuto del ricorso, della consulenza di parte allo stesso allegata e dell’istanza di sanatoria ex art. 36 presentata in data 02/11/06.

Manifestamente infondata, poi, è la questione d’illegittimità costituzionale dell’art. 21 octies comma 2° l. n. 241/90 prospettata dal ricorrente in relazione agli artt. 24 e 113 Cost., dal momento che la preclusione all’annullamento giurisdizionale, prevista dalla norma in esame allorché ricorrono determinati presupposti, non è incompatibile con il sistema costituzionale allorché l’interesse al bene della vita, posto a fondamento dell’interesse legittimo, non subisce alcuna effettiva lesione e che, comunque, in astratto, non è precluso il ricorso a forme ulteriori di tutela (quale, ad esempio, quella risarcitoria).

Con la seconda censura la ricorrente lamenta l’erronea qualificazione della fattispecie, invocando, in particolare, l’applicazione dell’art. 34 d.p.r. n. 380/01 e lamentando la mancata considerazione delle istanze di condono edilizio presentate per le opere in contestazione e l’omessa valutazione della sanabilità delle stesse ai sensi dell’art. 36 d.p.r. n. 380/01.

Il motivo è infondato.

Circa l’inapplicabilità dell’art. 34 d.p.r. n. 380/01 e la corretta qualificazione della fattispecie ai sensi degli artt. 31 e 32 d.p.r. n. 380/01 si rinvia a quanto esplicitato con riferimento alla precedente censura.

In ordine, poi, alle istanze di condono il Tribunale rileva che le stesse non possono essere ritenute ostative ai fini dell’adozione della gravata sanzione demolitoria.

Dall’esame degli atti risulta che B.P. ha presentato le istanze di condono n. 6975 del 29/03/04 (relativa alla chiusura di alcune finestre e all’apertura di altre), n. 6976 del 29/03/04 (avente ad oggetto la tamponatura del porticato e la realizzazione di servizi igienici ai piani interrato e soffitta), n. 6977 del 29/03/04 (concernente il mutamento di destinazione d’uso da ufficio ad abitazione per 46,00 mq. e la realizzazione di servizi igienici) e n. 22501 del 24/11/04 (relativa alla modifica dei prospetti con chiusura ed apertura di alcune finestre e alla eliminazione di una scala esterna).

La disamina delle predette istanze di condono evidenzia che le stesse non riguardano i mutamenti di destinazione d’uso di 350,00 e di 201,00 mq. realizzati rispettivamente ai piani interrato e servizi.

Per quanto attiene, poi, al mutamento di destinazione d’uso posto in essere al piano terra e alla tamponatura del porticato è da rilevare che le istanze di condono non sono idonee a legittimare, nemmeno in astratto, le opere in esame in quanto queste ultime sono riconducibili ad epoca successiva alla data (31 marzo 2003) prevista dall’art 32 comma 25 d. l. n. 269/03 come termine finale di realizzazione dell’abuso per potere accedere al beneficio.

In questo senso deve essere evidenziato che il permesso di costruire è stato rilasciato il 10 febbraio 2003, i lavori per la costruzione dell’edificio sono iniziati il 13 febbraio 2003 e risultano ultimati l’8 luglio 2005 come da comunicazione prot. n. 12179 mentre il nulla osta sismico è stato conseguito in data 28/11/03 (come risulta dalla documentazione versata in giudizio dal Comune di Fonte Nuova).

La circostanza è, poi, confermata dalle fotografie allegate alle istanze di condono da cui si evince che l’immobile, al momento della presentazione delle stesse, non poteva ritenersi ultimato, secondo quanto previsto dall’art. 31 comma 2° l. n. 47/85 richiamato dall’art. 32 d. l. n. 269/03, per mancanza della copertura e della tamponatura del manufatto.

Infondata, poi, è la prospettazione di parte ricorrente circa la presunta irrilevanza edilizia del contestato mutamento di destinazione d’uso in quanto lo stesso, essendo connesso ad un incremento del carico urbanistico, avrebbe dovuto essere assentito con permesso di costruire secondo quanto si evince dagli artt. 31 e 32 comma 1° d.p.r. n. 380/01, 8 l. r. n. 36/87 e 15 e 17 l. r. n. 15/08.

Per quanto concerne la dedotta sanabilità degli abusi ai sensi dell’art. 36 d.p.r. n. 380/01, va rilevato che, a prescindere da ogni valutazione nel merito della prospettazione del ricorrente, la disposizione in esame non obbliga l’amministrazione ad una verifica della sanabilità dell’opera prima dell’adozione dell’ordinanza di demolizione né prevede che la legittimità o l’efficacia dell’atto in esame siano inficiate dalla presentazione successiva dell’istanza di sanatoria.

Inaccoglibile, infine, è il terzo motivo in quanto la mancata indicazione delle unità immobiliari ove sono situati gli abusi non comporta l’illegittimità dell’atto potendo l’interessato individuare le opere da rimuovere alla luce della specifica indicazione del piano e dell’edificio ove le stesse sono state realizzate.

Per quanto attiene, poi, all’omessa indicazione dell’area da acquisire la stessa non influisce sulla legittimità del provvedimento di demolizione ma può, al più, condizionare la successiva acquisizione del bene al patrimonio dell’ente comunale (TAR Lazio – Roma n. 2918/11; TAR Campania – Napoli n. 922/11).

Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Il ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannato a pagare, in favore del Comune di Fonte Nuova, le spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo.

Nessuna statuizione deve, poi, essere emessa in relazione alle spese relative al rapporto giuridico processuale instauratosi tra il ricorrente e le altre parti stante la mancata costituzione di queste ultime;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) condanna il ricorrente a pagare, in favore del Comune di Fonte Nuova, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro duemila/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge;

3) dichiara non luogo a provvedere in relazione alle spese relative al rapporto giuridico processuale instauratosi tra il ricorrente e le altre parti intimate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *