Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con la sentenza del 28 ottobre 2008, il Tribunale di Catania – sezione distaccata di Acireale dichiarava F.S. colpevole del reato di lesioni personali in danno di C. G. e, per l’effetto, lo condannava alla pena ritenuta di giustizia nonchè al risarcimento dei danni in favore della stessa persona offesa, costituitasi parte civile.
Pronunciando sul gravame proposto dal difensore, la Corte di Appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della pronuncia impugnata, concedeva il beneficio della non menzione e confermava nel resto.
Avverso la decisione anzidetta, il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione
1. – Con il primo motivo d’impugnazione parte ricorrente lamenta violazione dell’art. 606, lett. b) in relazione all’art. 194 c.p.p. e art. 582 c.p., ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all’art. 546 c.p.p. nonchè manifesta illogicità di motivazione con riferimento alla valutazione delle risultanze processuali, segnatamente delle dichiarazioni della persona offesa, ritenuta ingiustamente attendibile nonostante l’incongruità e l’illogicità del suo racconto.
Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 62 bis c.p. in relazione al contestato diniego delle attenuanti generiche.
Il terzo motivo deduce violazione dell’art. 606, lett. b) in riferimento all’art. 157 c.p., sul rilievo che il reato in contestazione era prescritto, tenuto conto che la data di commissione era il 21.9.2001, la prima udienza innanzi alla Corte di Appello era il 9 giugno 2009, mentre la sentenza di primo grado era stata emessa all’udienza del 28.10.2008, sicchè dalla data di contestazione era abbondantemente decorso il termine previsto per la prescrizione.
2. – La prima ragione di doglianza si colloca ai limiti dell’inammissibilità, involgendo questione squisitamente di merito, com’è quella relativa alla valutazione delle risultanze processuali, che si sottrae al sindacato di legittimità ogni qual volta, come nel caso di specie, sia assistita da motivazione congrua e formalmente corretta.
In particolare, il giudice a quo ha fatto corretta applicazione della consolidata regola di giudizio secondo cui le dichiarazioni accusatorie della persona offesa possono anche da sole sostenere un’affermazione di penale responsabilità, ove sottoposte ad un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva, non richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non v’è ragione di dubitare della loro attendibilità (cfr., tra le altre, Cass. sez. 3^, 27.3.2003, n. 22848, rv. 225232).
Ineccepibile, al riguardo, è stata la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, giudicata in sè pienamente attendibile, tenuto peraltro conto degli elementi – pur non necessari – di riscontro esterno comunque individuati dal giudice a quo.
Il secondo motivo, riguardante il regime sanzionatorio, è privo di fondamento, in quanto il giudice a quo ha indicato le ragioni per le quali l’imputato non poteva essere ammesso al beneficio delle attenuanti generiche.
Anche il terzo motivo è infondato, in quanto, contrariamente all’assunto di parte, alla data della prima udienza di appello il termine di prescrizione non era ancora maturato.
Per quanto precede, il ricorso – complessivamente valutato – meriterebbe il rigetto, dunque un epilogo decisionale in sè non ostativo al rilievo della prescrizione nel frattempo maturata.
Ed infatti, tenuto conto della data di commissione del reato (21.9.2001 e dei periodi di sospensione (dal 9.6.2009 al 28.9.2009 in appello e dal 22.9.2008 al 7.10.2008, in primo grado) – il termine prescrizionale è venuto a scadere il 5.6.2009.
Di ciò va preso atto e si deve, pertanto, far luogo alla declaratoria di estinzione del reato con relativa formula.
A mente dell’art. 578, il ricorso deve essere, comunque, valutato agli effetti delle statuizioni civili.
Orbene, è agevole rilevarne l’infondatezza per ragioni identiche a quelle sopra indicate con riferimento al primo motivo d’impugnazione.
3. – Per quanto precede, la sentenza deve essere annullata senza rinvio perchè il reato è estinto per intervenuta prescrizione; il ricorso va, inoltre, rigettato agli effetti delle statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili.
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