T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-12-2011, n. 9967

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 24/05/06 e depositato il 14/06/06 la Soc. B. s.r.l. ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 242 del 2 febbraio 2006 con cui il Comune di Roma ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate.

Il Comune di Roma (poi divenuto Roma Capitale), costituitosi in giudizio con memoria depositata il 19 giugno 2006, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 3993/2006 del 7 luglio 2006 il Tribunale ha parzialmente accolto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.

All’udienza pubblica del 17 novembre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

La Soc. B. s.r.l. impugna la determinazione dirigenziale n. 242 del 2 febbraio 2006 con cui il Comune di Roma ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate e consistenti nella demolizione di un solaio di copertura a due falde e nella realizzazione di un nuovo solaio in piano di mt. 34,60 x 12,50 con un’asola di mt. 3,20 x 3,00 che poggia su 24 pilastri disposti in tre file, nella sopraelevazione del manufatto con la costruzione di uno scheletro in cemento armato, composto da solaio di copertura a due falde, e nella realizzazione di un manufatto ad uso abitativo di mt. 10,00 x 3,85 composto da due camere ed un wc.

Con la prima censura la ricorrente prospetta il vizio di eccesso di potere perché, per quanto concerne il manufatto ad uso abitativo di mq. 10,00 x 3,85, la gravata demolizione sarebbe stata adottata nonostante la domanda di condono edilizio presentata in data 09/12/04 ed allegata all’atto introduttivo.

Il motivo è infondato perché la domanda di condono allegata dalla ricorrente, ovvero quella avente prot. n. 550395 del 09/12/04, riguarda un abuso consistente "nell’aver frazionato da una porzione d’immobile di maggiore consistenza un nuovo locale con destinazione alloggio del portiere per mq. 35,00, di pertinenza dell’attività ricettiva già esistente nell’edificio" (così recita l’autocertificazione allegata alla domanda) e, quindi, un’opera diversa da quella contestata al punto 3 della gravata ordinanza che concerne non già un frazionamento ma la realizzazione ex novo di un manufatto di 38,5 mq..

Con la seconda e la terza censura la ricorrente prospetta l’illegittimità del provvedimento impugnato perché le opere indicate ai punti 1) e 2) dello stesso avrebbero ad oggetto la realizzazione di locali pertinenziali destinati a vani tecnici e, come tali, non abbisognevoli di permesso di costruire; in ogni caso per i manufatti in esame la soc. B. s.r.l. in data 15/05/06 avrebbe presentato istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.p.r. n. 380/01.

I motivi sono infondati.

Le opere realizzate dalla ricorrente e contestate ai punti 1) e 2) dell’impugnato provvedimento consistono nella demolizione di un solaio di copertura a due falde e nella ricostruzione di un solaio in piano ed avente dimensioni di mt. 34,60 x 12,50 e nella sopraelevazione del manufatto per un piano avente altezza variabile da mt. 2,70 a mt. 3,40.

Gli abusi in esame comportano una significativa modifica della sagoma e del prospetto dell’immobile ed un consistente aumento di volumetria il quale ultimo, già di per sé solo, proprio per la sua rilevanza ed autonoma funzionalità, non può essere qualificato come pertinenziale e avrebbe dovuto essere assentito con permesso di costruire specie se si considera che il limite oltre il quale tale aumento concretizza una difformità essenziale (con conseguente applicabilità dell’art. 31 d.p.r. n. 380/01) è dagli artt. 8 l. r. n. 36/87 e 17 l. r. n. 15/08 fissato nel 2% e non nel 20% della superficie assentita come, invece, prospettato nella censura.

Per altro, la dedotta destinazione a vano tecnico dell’incremento di volumetria non è stata in alcun modo comprovata ed è, comunque, da escludersi alla luce dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui il volume tecnico, per essere definito come tale, deve essere necessario per l’allocazione dell’impianto tecnico e proporzionale a tale uso (Cons. Stato sez. IV n. 812/11; TAR Campania – Napoli n. 23699/10), requisito quest’ultimo che nella fattispecie deve essere decisamente escluso in ragione dell’entità (oltre 400 mq.) dell’incremento volumetrico realizzato.

La presentazione dell’istanza ex art. 36 d.p.r. n. 380/01, poi, non influisce in alcun modo sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione precedentemente adottata non essendo tale opzione ermeneutica supportata dal tenore letterale della norma.

Per esigenza di completezza va, poi, rilevato che l’istanza in esame è stata respinta con determinazione dirigenziale n. 655 del 14/05/07 che non risulta impugnata.

Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.

La ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo si liquida come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) condanna la ricorrente a pagare, in favore di Roma Capitale, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro duemila/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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