Cass. civ. Sez. V, Sent., 25-05-2012, n. 8325 Ritenuta di imposta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello della Lamborghini Calor s.p.a., è stato annullato l’avviso di accertamento emesso a vario titolo nei confronti di quest’ultima in relazione all’anno 2002 e basato sull’erronea contabilizzazione come "sconti in natura", anzichè come "operazioni a premio", di omaggi – quali telefonini, biciclette, assicurazioni, viaggi, ecc. – concessi dalla contribuente agli appartenenti alla propria rete commerciale (agenti, concessionari, addetti ai servizi di assistenza tecnica) che avevano concorso al raggiungimento di un certo volume d’affari.

Il giudice di merito ha, in sintesi, osservato che, dall’esame dell’avviso di accertamento risulta che lo stesso Ufficio ha espressamente ammesso la portata contrattuale, anzichè unilaterale, delle lettere con le quali la contribuente prometteva gli omaggi e i premi anzidetti; in effetti, ad avviso del giudice a quo, nella fattispecie va ravvisata, nell’omaggio o nel premio, secondo la disciplina civilistica, una prestazione di dare accessoria, secondaria e dipendente da quella che costituisce l’oggetto principale del contratto, con conseguente assoggettamento della stessa al medesimo regime tributario proprio del negozio cui inerisce: va, pertanto, esclusa la configurabilità di una "promessa al pubblico", con il relativo trattamento fiscale delle "operazioni a premio", le quali possono ravvisarsi solo nella ipotesi di cessione gratuita di beni e/o servizi al di fuori di un qualsiasi schema contrattuale.

2. La Lamborghini Calor s.p.a. resiste con controricorso, illustrato da memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la "violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 430 del 2001, art. 3, comma 1, del R.D.L. n. 1933 del 1938, art. 44, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 2 e della L. n. 449 del 1997, art. 19, comma 8".

Osserva al riguardo che l’ampia definizione di "operazioni a premio" contenuta nel D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, art. 3, comma 1 (che sostanzialmente riproduce quella di cui all’abrogato del R.D.L. n. 1933 del 1938, art. 44, comma 2, e succ. modd.) – secondo la quale "sono considerate operazioni a premio, anche se il destinatario del premio è un soggetto diverso dall’acquirente il prodotto o servizio promozionato, le manifestazioni pubblicitarie che prevedono: a) le offerte di premi a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato quantitativo di prodotti o di servizi e ne offrono la documentazione raccogliendo e consegnando un certo numero di prove documentali di acquisto, anche su supporto magnetico; b) le offerte di un regalo a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato prodotto o servizio" – non consente di escludere dalla sua applicazione un caso, come quello di specie, in cui si è in presenza di un’offerta di un premio gratuito, diretta a tutti i rivenditori e agenti, condizionata al raggiungimento di un determinato quantitativo di beni venduti e caratterizzata, quindi, da un evidente fine promozionale.

Formula, in conclusione, il seguente quesito di diritto (pur se non necessario ratione temporis): "dica la Corte se il D.P.R. n. 430 del 2001, art. 3, comma 1 (al pari del R.D.L. n. 1933 del 1938, art. 44, comma 2) debba essere interpretato nel senso che siano qualificabili come operazioni a premio fattispecie in cui: a) un soggetto offra gratuitamente delle prestazioni (viaggi, assicurazioni) o dei beni, subordinatamente al raggiungimento di una determinata quantità di merce venduta; b) tali iniziative vengano indirizzate tramite "circolari" a tutti i suoi agenti o venditori; e se conseguentemente sia illegittima per violazione delle citate disposizioni la sentenza della CTR che in tale situazione omette di configurare le suddette prestazioni come operazioni a premio, sostenendo che si sarebbe in presenza di "una prestazione di dare accessoria, secondaria e dipendente da quella che costituisce l’oggetto principale del contratto" e che vi osterebbe la qualificazione civilistica come contratto del rapporto so ci età-agenti (o venditori), ritenendo illegittimo un avviso di accertamento con il quale si contestava l’omessa applicazione della ritenuta di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 30, comma 1, l’omessa detraibilità dell’IVA assolta sui premi del D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 19, comma 2, nonchè l’omessa ritenuta del 20% di cui alla L. n. 449 del 1997, art. 19, comma 8".

Con il secondo motivo, è denunciata, in subordine, l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza sul punto della qualificazione giuridica dell’operato della società contribuente.

2.1. Il ricorso è infondato.

La natura giuridica delle "manifestazioni a premio", che si dividono nelle categorie dei "concorsi a premio" e delle "operazioni a premio" (le quali ultime specificamente rilevano nella presente controversia), è sempre stata ricondotta nell’ambito della fattispecie della promessa al pubblico, disciplinata dall’art. 1989 cod. civ., quale particolare specie di negozio unilaterale non recettizio che vincola il promittente, non appena la sua volontà è resa pubblica, nei confronti di persone indeterminate (anche se i destinatari della promessa non devono necessariamente coincidere con la generalità del pubblico).

Tale configurazione è espressamente confermata dal D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 230, art. 1, comma 2 (regolamento concernente, fra l’altro, la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, emanato in attuazione della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 19, comma 4), secondo il quale, riguardo in genere alle manifestazioni a premio, "per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari si applicano le disposizioni degli articoli 1989, 1990 e 1991 del codice civile".

Nello stesso senso si è pronunciata anche la giurisprudenza di questa Corte (cfr., in particolare, Cass. n. 6520 del 1992).

Ne discende che le attività promozionali svolte con modalità diverse da quelle suddette non possono essere considerate operazioni a premio ed esulano, pertanto, dall’ambito applicativo della normativa menzionata e del relativo regime tributario.

2.2. Nella fattispecie, come detto in narrativa, il giudice di merito ha accertato che la promessa del "premio" costituiva una clausola accessoria al contratto, così escludendone la natura di negozio unilaterale (come lo stesso Ufficio aveva in sostanza riconosciuto nell’avviso di accertamento); tale "portata contrattuale" dei rapporti intercorsi tra la società contribuente e gli appartenenti alla propria rete commerciale costituisce oggetto di un accertamento di fatto operato dal giudice di merito con motivazione congrua ed esauriente, a fronte della quale la contestazione della ricorrente si rivela generica ed inadeguata.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

4. La peculiarità della fattispecie induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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