T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-12-2011, n. 9966

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nei confronti degli odierni ricorrenti il Dirigente dell’Unità organizzativa tecnica del Municipio XIII del Comune di Roma ha adottato la determinazione dirigenziale 22.3.2004, n. 748, notificata il 22.4.2004, recante immediata sospensione dei lavori in relazione ad un cambio di destinazione d’uso da magazzino ad unità abitativa di un manufatto di 70 mq, con ottenimento di due unità abitative, mediante tramezzature e solaio intermedio, alla ristrutturazione di un manufatto di 90 mq e di un fabbricato di 100 mq, alla costruzione di tre manufatti, rispettivamente, di 35 mq, di 60 mq e di 100 mq, alla realizzazione di un viale pavimentato e parzialmente delimitato con muretti e 13 passi carrabili, di cui alcuni provvisti di cancelli in ferro e semoventi, alla realizzazione di un box in lamiera di 15 mq e di un costruendo muro di 20 ml sul confine, in un terreno ubicato in Roma – Acilia.

Avverso detto provvedimento in data 18.5.2004 è stato notificato il presente gravame, poi depositato il 26.5.2004, nel quale sono stati dedotti i seguenti motivi di doglianza:

1) violazione di legge: nella comunicazione di constatata violazione urbanistica non sarebbe stato indicato espressamente il luogo del presunto abuso e gli immobili contestati sarebbero stati descritti in modo generico, in contrasto con gli obblighi di trasparenza e di imparzialità;

2) violazione di legge – eccesso di potere per sviamento: per gli immobili dei Sigg.ri R., di cui il Sig. G.A. era procuratore speciale, sarebbero state presentate le domande di condono;

3) eccesso di potere per difetto assoluto o carenza di motivazione;

4) vizio del procedimento per mancata comparazione tra interessi privato e pubblico, opportunità e merito.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale.

Successivamente si sono costituiti anche i Sigg.ri A.G., M.F. ed A.S., quali aventi causa dei Sigg.ri R..

L’Ente intimato ha depositato documentazione conferente ed una memoria in vista della pubblica udienza del 17.11.2011, nel corso della quale si è dato avviso alle parti della possibilità di una definizione del ricorso in rito, per un problema di procedibilità dello stesso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.. Nessuna delle parti ha proposto controdeduzioni al riguardo.

Nella richiamata udienza pubblica il ricorso è stato introitato per la decisione.

Motivi della decisione

1 – Con il presente gravame si censura la determinazione dirigenziale 22.3.2004, n. 748, notificata il 22.4.2004, recante immediata sospensione dei lavori in relazione ad un cambio di destinazione d’uso da magazzino ad unità abitativa di un manufatto di 70 mq, con ottenimento di due unità abitative, mediante tramezzature e solaio intermedio, alla ristrutturazione di un manufatto di 90 mq e di un fabbricato di 100 mq, alla costruzione di tre manufatti, rispettivamente, di 35 mq, di 60 mq e di 100 mq, alla realizzazione di un viale pavimentato e parzialmente delimitato con muretti e 13 passi carrabili, di cui alcuni provvisti di cancelli in ferro e semoventi, alla realizzazione di un box in lamiera di 15 mq e di un costruendo muro di 20 ml sul confine, in un terreno ubicato in Roma – Acilia.

2 – In proposito, occorre richiamare l’art. 27, comma 3, del d.P.R. 6.6.2001, n. 380 e s.m.i., il quale statuisce che la sospensione dei lavori ha effetto fino all’adozione ed alla notifica dei provvedimenti definitivi sanzionatori, che deve avvenire "entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei lavori".

Ciò comporta che, una volta trascorsi 45 giorni dall’adozione e notificazione del provvedimento di sospensione dei lavori, esso non produce più effetti.

2.1 – È ormai trascorso da lungo tempo trascorso il suddetto termine, per cui è venuto meno l’interesse alla sua proposizione ed al conseguimento di una decisione nel merito su di esso.

Infatti, intervenuta medio tempore la cessazione dell’efficacia dell’ordinanza di sospensione lavori gravata, i ricorrenti non potevano e non possono più subire alcun nocumento da quest’ultima e trarre alcun vantaggio dall’eventuale accoglimento della relativa impugnativa.

2.2 – Ne consegue che il ricorso, essendo venuta meno la necessaria condizione dell’azione dell’interesse a ricorrere, deve essere dichiarato improcedibile.

3 – Per quanto concerne le spese, le competenze ed i diritti, si ritengono sussistenti i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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