T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-12-2011, n. 9965

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che la ricorrente ha chiesto l’annullamento della Determinazione Dirigenziale n. 1017 del 17 maggio 2011, con la quale si ordina la rimozione o la demolizione d’ufficio di opere edilizie realizzate abusivamente, con spese a carico dei responsabili dell’abuso;

Considerato che la ricorrente contesta la sussistenza dell’abusività degli interventi eseguiti che concreterebbero un semplice cambio di destinazione d’uso;

Considerato che la precedente determinazione dirigenziale n. 2865 del 21 dicembre 2010, notificata in data 30/12/2010, di ingiunzione delle suddette opere edilizie realizzate in assenza del titolo abitativo non è stata eseguita dalla ricorrente, come risulta dal verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire prot. n. 12498 del 15 febbraio 2011 del VII Gruppo di Polizia Municipale;

Considerato, pertanto, che la mancata tempestiva impugnazione dell’ingiunzione a demolire rende incontestabile l’accertamento dell’abusività delle opere edilizie realizzate, per cui il presente ricorso proposto avverso l’ordine di demolizione d’ufficio in danno deve considerarsi inammissibile in quanto la qualificazione giuridica dell’abuso eseguito non può più essere contestata;

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento, a favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di Euro 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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